Cgpa Europe ha analizzato una tipologia di richiesta di risarcimento nell’ambito dell’obbligo di consiglio e di consulenza in carico all’intermediario e in particolare relativo alla dichiarazione del rischio.
Tra i casi relativi a richieste di risarcimento nei confronti degli intermediari assicurativi e riportati da Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, nell’ultimo osservatorio europeo degli intermediari ce ne è uno che riguarda i molteplici obblighi dei broker e che è riferito al Regno Unito.
IL CASO – In seguito a un incendio, un impianto di riciclaggio di rifiuti subisce gravi danni. L’assicuratore, per rifiutare la copertura assicurativa, sostiene che l’assicurato abbia omesso di menzionare due incendi precedenti e l’uso di attrezzature inadeguate al trattamento dei rifiuti. Il contratto viene quindi rescisso dall’assicuratore che adduce di non aver ottenuto tutte le informazioni che gli avrebbe consentito di avere un’idea chiara del rischio prima della stipula. In effetti, c’era un rischio molto elevato di sinistro, da un lato per via del procedimento utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti, dall’altro in considerazione dei due incendi precedenti. L’assicuratore sostiene che non avrebbe mai accettato di coprire un rischio simile se fosse stato a conoscenza di questi elementi. Pertanto, l’assicurato cita in giudizio sia la compagnia assicurativa, sia il broker, ritenendo che quest’ultimo non gli abbia rivolto le domande necessarie a soddisfare il suo obbligo di consiglio e consulenza. Dal suo punto di vista, infatti, se gli fossero state rivolte correttamente tutte le domande, il contratto non sarebbe stato rescisso.
SENTENZA – Il giudice ritiene che, se il broker avesse presentato correttamente il rischio, l’edificio non sarebbe mai stato assicurato. Inoltre, considera che il broker sia tenuto a sottolineare al suo cliente l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie all’assunzione del rischio e di avvertirlo delle potenziali conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti: nella fattispecie è quindi ritenuto responsabile.
«Secondo i giudici, la rescissione del contratto da parte dell’assicuratore è assolutamente legittima», commenta Cgpa Europe. «In questo caso, spettava al broker comunicargli tutte le informazioni utili affinché potesse determinare esattamente il rischio, cosa che nella fattispecie non è avvenuta. Oltre all’obbligo di consiglio e consulenza nei confronti dell’assicurato, il broker ha anche un obbligo nei confronti dell’assicuratore».
Fabio Sgroi
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