giovedì 02 Ottobre 2025

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RC PROFESSIONALE: GLI OBBLIGHI DEI BROKER SONO MOLTEPLICI. ANCHE NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATORE…

Cgpa Europe ha analizzato una tipologia di richiesta di risarcimento nell’ambito dell’obbligo di consiglio e di consulenza in carico all’intermediario e in particolare relativo alla dichiarazione del rischio.

 

Tra i casi relativi a richieste di risarcimento nei confronti degli intermediari assicurativi e riportati da Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, nell’ultimo osservatorio europeo degli intermediari ce ne è uno che riguarda i molteplici obblighi dei broker e che è riferito al Regno Unito.

IL CASO – In seguito a un incendio, un impianto di riciclaggio di rifiuti subisce gravi danni. L’assicuratore, per rifiutare la coper­tura assicurativa, sostiene che l’assicurato abbia omesso di menzionare due incendi precedenti e l’uso di attrezzature inadeguate al trattamento dei rifiuti. Il contratto viene quindi rescisso dall’assicuratore che adduce di non aver ottenuto tutte le informazioni che gli avrebbe consentito di avere un’i­dea chiara del rischio prima della stipula. In effetti, c’era un rischio molto elevato di sinistro, da un lato per via del pro­cedimento utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti, dall’altro in considerazione dei due incendi precedenti. L’assicuratore sostiene che non avrebbe mai accettato di coprire un rischio simile se fosse stato a conoscenza di questi elementi. Per­tanto, l’assicurato cita in giudizio sia la compagnia assicu­rativa, sia il broker, ritenendo che quest’ultimo non gli abbia rivolto le domande necessarie a soddisfare il suo obbligo di consiglio e consulenza. Dal suo punto di vista, infatti, se gli fossero state rivolte correttamente tutte le domande, il contratto non sarebbe stato rescisso.

SENTENZA – Il giudice ritiene che, se il broker avesse presentato corret­tamente il rischio, l’edificio non sarebbe mai stato assicurato. Inoltre, considera che il broker sia tenuto a sottoline­are al suo cliente l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie all’assunzione del rischio e di avvertirlo delle potenziali conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti: nella fattispecie è quindi ritenuto responsabile.

«Secondo i giudici, la rescissione del contratto da parte dell’assicuratore è assolutamente legittima», commenta Cgpa Europe. «In questo caso, spettava al broker comunicargli tutte le informazioni utili affinché potesse determinare esatta­mente il rischio, cosa che nella fattispecie non è avve­nuta. Oltre all’obbligo di consiglio e consulenza nei con­fronti dell’assicurato, il broker ha anche un obbligo nei confronti dell’assicuratore».

Fabio Sgroi

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