La nuova disposizione (n. 69 del 27 marzo 2018) dell’istituto di vigilanza insiste su tre aspetti.
Nei giorni scorsi l’Ivass ha emanato il Provvedimento n. 69 relativo al differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per alcune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici.
Il provvedimento fa riferimento al decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, all’articolo 2-bis, commi 24 e 25, introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 1721, che prevede ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016, stabilendo il differimento fino al 31 maggio 2018 della sospensione del pagamento dei premi assicurativi, già prevista dal decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni.
Questa ulteriore agevolazione, ricorda l’Ivass, si applica unicamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. La nuova legge prevede inoltre che le autorità di regolazione disciplinino, con propri provvedimenti, le modalità di rateizzazione dei pagamenti sospesi.
L’Ivass aveva disciplinato la materia con il provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2017 e dunque, in continuità con questo intervento, il nuovo provvedimento insiste in particolare su tre aspetti riguardanti il differimento della sospensione dei termini per il pagamento dei premi (l’articolo 1 prevede che alle imprese destinatarie del provvedimento n. 56/2017 continuino ad applicarsi fino al 31 maggio 2018 le disposizioni dell’articolo 2 del citato provvedimento sulla sospensione dei termini, limitatamente ai soggetti che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato secondo le modalità previste dalla legge. L’articolo precisa poi, in conformità alla legge, che le somme versate alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172 non danno diritto a rimborso o restituzione), il pagamento dei sinistri accaduti durante il periodo di sospensione (l’articolo 2 del provvedimento ribadisce l’obbligo dell’assicuratore di rispettare il disposto dell’articolo 3 del provvedimento n. 56/2017 che impone il pagamento del sinistro per i fatti accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del percepimento del premio, fatto salvo il conguaglio con il premio in sede di liquidazione del sinistro) e la rateizzazione dei premi al termine del periodo di sospensione per le polizze non colpite da sinistro (il provvedimento n. 56/2017, in linea con la normativa in vigore all’epoca, non imponeva un periodo minimo di rateizzazione del pagamento dei premi sospesi. L’articolo 3 del nuovo Provvedimento, allineandosi al nuovo disposto normativo, prevede invece che per i premi la cui scadenza è differita, per effetto della legge, alla data del 31 maggio 2018, la predetta rateizzazione non possa essere inferiore a 36 mensilità. È data facoltà alle parti di concordare un diverso periodo di rateizzazione più rispondente alle esigenze degli assicurati).
L’Ivass ha precisato che «per ragioni di necessità e urgenza», il nuovo provvedimento «non è stato oggetto di pubblica consultazione né di analisi di impatto in ragione dell’esigenza di assicurare la tempestiva attuazione di norme nazionali».
Fabio Sgroi
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