L’impatto della nuova legge sulla giurisprudenza e sul mondo assicurativo è stato profondo.
L’impatto sulla giurisprudenza e sul mondo assicurativo della Legge n. 41 del 23 marzo 2016 (in particolare la regolamentazione contenuta nel nuovo articolo 589-bis e 590-bis del Codice Penale), che ha introdotto nell’ordinamento italiano il reato di omicidio stradale, è stato profondo.
A quasi due anni dall’entrata i vigore, l’Unione europea assicuratori (Uea) e la compagnia Das hanno organizzato un convegno lo scorso 1° marzo a Verona (nella foto), nel quale si è parlato, fra l’altro, dell’evoluzione della mobilità e, con essa, delle esigenze di protezione di chiunque circoli su strada.
Come sottolineato da Marco Rossi, head of insurance di Das, «oggi dobbiamo considerare che oltre alla macchina di proprietà utilizziamo biciclette e scooter, car sharing e bike sharing, overborad e segway. Mezzi diversi che, soprattutto alla luce della nuova Legge, richiedono nuove coperture che ti seguono ovunque tu vada e con qualunque mezzo tu abbia scelto di muoverti».
Il focus sulla Legge n. 41 del 23 marzo 2016, affrontato dall’avvocato Roberto Ariagno, dello studio legale associato Ariagno & Bianco, ha chiarito in particolare «le aggravanti imbilanciabili che hanno portato al sostanziale inasprimento delle pene detentive e l’introduzione della procedibilità d’ufficio per le lesioni gravi e gravissime». Nello specifico, in caso di omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1 c.p.), è prevista la reclusione da due a sette anni, mentre la pena va da tre mesi a un anno per le lesioni gravi, ovvero da uno a tre anni per le lesioni gravissime (art. 1 590-bis, comma 1 c.p.) La pena viene aumentata, da otto a dodici anni (art. 589-bis, comma 2 c.p.), per l’omicidio colposo quando il conducente versi in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2 lett. c) D.lgs. 285/92 o in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Un’aggravante che si applica anche per il caso delle lesioni gravi, con aumento della pena prevista di reclusione da tre a cinque anni, e gravissime, da quattro a sette anni.
Il convegno ha offerto dei casi tratti dalla recente giurisprudenza e soluzioni assicurative. Vittorio Brambilla di Civesio, vice presidente di Uea, ha evidenziato il fatto che «rispetto alla media dei paesi, europei che investono in sicurezza stradale quasi 11 euro pro capite annui, l’Italia investe solo 90 centesimi. Meno di un euro, a fronte dei 20 della Spagna e i 39 della Francia».
Come ha ricordato Anna Fasoli, vice presidente Uea, citando le parole del magistrato Milto Stefano De Nozza, «l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i casi di omicidio e lesioni stradali consentirà di raggiungere gli obiettivi auspicati solo e in quanto accompagnato da una crescita culturale che veda il pedone o il guidatore un bene da proteggere e non un ostacolo da superare».
L’evento di Verona sarà replicato ad aprile, nell’ambito di un secondo incontro di approfondimento sempre sui recenti cambiamenti normativi. (fs)
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