martedì 09 Settembre 2025

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CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL RUI: LUNEDI’ 17 ULTIMO GIORNO PER GIUSTIFICARE IL MANCATO ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA

Chi è presente nell’elenco pubblicato dall’Ivass sul proprio sito istituzionale e ritiene sussistente un giustificato motivo che ha determinato il protrarsi dell’inattività per oltre tre anni, può sottoporre alla valutazione dell’Ivass una dichiarazione sostitutiva. Ecco come fare…

 

IVASSL’Ivass ha pubblicato un mese fa nella homepage del proprio sito istituzionale l’elenco degli intermediari assicurativi iscritti al Rui verso i quali l’istituto di vigilanza ha avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio dal Rui per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Regolamento Isvap n. 5/2006, nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1.

Dunque, qualora uno dei destinatari «ritenga sussistente un giustificato motivo che ha determinato il protrarsi dell’inattività per oltre tre anni, potrà sottoporre alla valutazione dell’Ivass una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, corredata di fotocopia di un valido documento di identità. La dichiarazione, unitamente a ogni altro documento e/o a eventuali richieste di informazioni, dovrà essere inoltrata all’istituto di vigilanza, entro e non oltre il prossimo 17 novembre, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it avendo cura di specificare nell’oggetto: numero iscrizione – Cognome/Nome o Ragione sociale –cancellazione inoperativi».

La cancellazione non comporta in alcun modo la perdita del requisito per poter richiedere in qualsiasi momento la reiscrizione nel Rui.

Fabio Sgroi

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