Il recente passaggio effettuato in Consiglio dei Ministri solleva dubbi su alcune modifiche in materia di distribuzione assicurativa.
Alle associazioni di categoria degli intermediari non piacciono gli ultimi sviluppi dell’iter relativo al recepimento della Idd, la nuova direttiva europea sulla distribuzione assicurativa.
Qualche giorno fa il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che introduce importanti novità per allineare la normativa italiana alla Direttiva (Ue) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (la cosiddetta Insurance Distribution Directive, appunto Idd) in materia di distribuzione assicurativa.
Sindacato nazionale agenti e Anapa Rete ImpresAgenzia hanno inviato, nelle scorse ore e separatamente, una lettera indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) proprio sulla bozza di recepimento della Idd e sul suo impatto sul mondo e sull’attività di intermediazione. In particolare sono diversi i punti sollevati.
Innanzitutto sull’organismo dedicato alla registrazione degli intermediari, istituito dalla legge dell’agosto del 2012. È prevista, infatti, l’istituzione di un apposito organismo con personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma associativa, a cui saranno trasferite le funzioni e le competenze in materia di Rui, nonché la vigilanza sui soggetti iscritti al registro. Già nel 2014, Sna, Acb, Aiba e Anapa avevano ritenuto non ipotizzabile la presenza nell’assemblea di questo organismo della rappresentanza delle compagnie. La composizione di questo organo deve essere riservata esclusivamente agli agenti e ai broker: così le associazioni di categoria.
C’è poi la questione riguardante l’incasso dei premi. Anapa Rete ImpreAgenzia contesta la modifica dell’attuale sistema di pagamento dei premi, che prevedendo la rimessa diretta in capo all’impresa, comporta «criticità notevoli e sostanziali disparità di trattamento in capo agli intermediari». Per lo Sna con un sistema di pagamento dei premi da parte del cliente, con obbligo di rimessa diretta alla compagnia, «si verificherebbe un eccesso di delega, in assenza di specifiche previsioni normative di modifica della precedente direttiva e del codice delle assicurazioni (polizza Rc professionale, l’istituzione di un conto corrente separato, o in alternativa, la fideiussione bancaria 4%)».
Altro tema è la trasparenza e l’informativa al cliente. Anapa Rete ImpresAgenzia è contraria al principio della hard disclosure secondo il quale «dovrebbero essere esplicitate le provvigioni di tutti i rami» e in questo ambito ha sottolineato anche «l’eccesso di delega del Mise». Per Sna, l’attuale regolamentazione specifica in materia di Rc auto «ha già ampiamente dimostrato che non può essere elemento di analisi, scelta e valutazione del miglior prodotto acquistabile, l’incidenza della remunerazione provvigionale a favore dell’intermediario». Anche Sna ha rimarcato «un eccesso di delega, con evidente rischio di alterazione della concorrenza tra i distributori assicurativi».
C’è poi il tema delle sanzioni amministrative. Anapa è contraria alla modifica sostanziale dell’impianto sanzionatorio, come pure lo Sna. Il Sindacato nazionale agenti ha proposto al Mise che in caso di ripetute violazioni di una stessa norma o regola attuate con più azioni o omissioni nell’arco di tempo di due anni, si preveda «una sanzione riferita a una sola violazione aumentata sino a tre volte, ma con un limite massimo di 12.000 euro».
Lo Sna, scorrendo la sua lettera indirizzata al Mise, si è soffermato su altri due aspetti: la consulenza e gli intermediari a titolo accessorio. Per quanto riguarda la consulenza, il sindacato ha ricordato come quella assicurativa sia «prerogativa dei soggetti iscritti alla sezione A del Rui e finalizzata a proporre prodotti assicurativi e ogni remunerazione per attività consulenziale potrà essere riferita alle prestazioni non rientranti tra quelle comprese nel mandato agenziale». Capitolo intermediari a titolo accessorio: gli articoli della direttiva Ue 2016/97 prevedono la definizione distinta di intermediari accessori non rientranti nella direttiva e rientranti. Per quelli non rientranti, evidenzia lo Sna, si ritiene «che la definizione sia particolarmente ampia e che si potrebbe prestare a una applicazione elusiva e contraria allo spirito della direttiva stessa». Per quelli rientranti lo Sna ritiene che «tale nuova figura venga correttamente inquadrata (in sezione E) sotto la piena responsabilità dei soggetti primari iscritti al Rui, per i quali essi operano e da cui compete l’iscrizione e la cancellazione dal Rui».
LA POSIZIONE DI AIBA – Anche l’Associazione italiana brokers di assicurazioni e riassicurazioni è intervenuta. Queste le parole del suo presidente Luca Franzi: «È ancora difficile commentare un testo incognito su cui il Governo non ha ritenuto di avviare un confronto anche breve, tenuto conto dei tempi ormai ristretti: da quanto appreso tramite un sintetico documento del Mise ci sarebbero alcuni contenuti di particolare criticità che non troverebbero spazio nella delega conferita dalla legge di delegazione e che potrebbero impattare sulla operatività della distribuzione, senza alcun reale vantaggio per i clienti. Inoltre, alcune tematiche quali ad esempio il ruolo degli intermediari ausiliari ovvero l’azione del neonato “Organismo per la tenuta del Registro”, avrebbero richiesto un maggiore livello di analisi da parte di fonti normative primarie, piuttosto che lasciare la materia a successiva regolamentazione secondaria, tenuto conto dell’impatto sociale ed economico delle scelte sottese».
Fabio Sgroi
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