Il Centro studi intermediazione assicurativa ha approfondito due temi: la coerenza tra le “collaborazioni orizzontali” e la normativa vigente, e la loro evoluzione con riferimento all’introduzione della Idd.
Quello delle collaborazioni tra intermediari (con particolare riferimento alla Legge 221/2012) è stato un altro dei temi trattati recentemente dal Cesia (il Centro studi intermediazione assicurativa nato da una iniziativa di Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc degli intermediari assicurativi).
I seminari (foto a lato) sono stati due: nel primo si è parlato della coerenza tra le “collaborazioni orizzontali” (tra intermediari di primo livello) e la normativa vigente e l’attenzione si è concentrata sugli obblighi comportamentali riguardanti le attività di intermediazione: dalla redazione dell’informazione pre-contrattuale alla formazione e alle modalità da prevedere nelle procedure di incasso. Nel secondo seminario, oltre a chiarire gli obblighi comportamentali alla luce delle risposte fornite dall’Ivass alle Faq, si è approfondita la “ratio” delle collaborazioni orizzontali e della loro diffusione, della responsabilità solidale e della distinzione tra agenti e broker a fronte della nuova Idd che prevede una chiara distinzione tra produttore e distributore.
Che cosa è emerso? Secondo quanto riportato dal Cesia, la distinzione tra “emittente” e “proponente” è «utile al fine di precisare le azioni che ciascuno dei due intermediari deve svolgere»; inoltre la modulistica pre-contrattuale rilasciata dal proponente al cliente «deve rendere trasparente la filiera di distribuzione coinvolta e l’informazione deve essere proporzionata: troppa informazione equivarrebbe a confondere il cliente». In materia di formazione, «basta lo scambio di informazioni tra intermediari e, per l’incasso dei premi (soprattutto in tema di efficacia liberatoria nei confronti dell’impresa preponente dell’intermediario che non ha contatto diretto con il cliente), i ruoli devono essere definiti e la tracciabilità assicurata».
C’è poi la questione relativa ai reclami. Evidenzia il Cesia: «Nell’ipotesi in cui l’intermediario emittente sia un soggetto iscritto in sez. A devono essere inviati all’impresa di assicurazioni che garantisce il rischio assicurato e da questa trattati nei confronti del reclamante Rui, indipendentemente dal fatto che l’intermediario proponente sia broker o agente (vedi Regolamento Isvap n. 24/2008 r il Provvedimento Ivass n. 46/2016)». Un passaggio, questo, che è stato «criticato soprattutto dalle rappresentanze dei broker, sul presupposto che l’unico soggetto che può fornire risposte compiute è proprio lo stesso broker del cui comportamento il reclamante si lamenta».
Altra osservazione venuta fuori dalle riunioni è che «è ancora controversa sia la reale diffusione dello strumento delle collaborazioni, sia l’effettiva utilità di tale strumento al fine di poter offrire al cliente un prodotto adeguato che altrimenti non potrebbe essere proposto. Quello che è certo è che la responsabilità solidale nei confronti del cliente sancita dalla Legge 221/2012 impone a entrambi gli intermediari di non sottovalutare le conseguenze di un rapporto che non sia di “vera” collaborazione». In altre parole significa che l’accordo deve essere redatto «in forma scritta e che deve individuare chiaramente i ruoli, le attività e i compiti incombenti su ciascuno dei due intermediari, il che consentirà poi, anche in caso di reclamo o di richiesta risarcitoria avanzata dal cliente, di individuare altrettanto chiaramente quale due soggetti collaboranti non ha svolto in maniera congrua e appropriata la propria attività di intermediazione/distribuzione».
E poi le collaborazioni tra intermediari in ottica Idd, la nuova direttiva europea sulla distribuzione che entrerà in vigore nel 2018. Il Cesia ha evidenziato come la nuova direttiva «non distingua chiaramente tra le diverse figure di intermediari, in particolare tra broker e agenti, pur inserendo, tra i soggetti definiti “distributori”, anche le imprese di assicurazione». Ci si trova quindi di fronte «a una “categorizzazione” delle figure che non rispecchia quanto avviene nel nostro mercato, il che renderà ancora più importante seguire il processo di recepimento da parte del nostro Paese, della Idd».
Infine, per il Cesia «particolare attenzione merita l’introduzione della possibilità di collaborazioni tra distributori che svolgono la propria attività sulla base di una consulenza e quelli che avessero optato per la forma “execution-only”, nella quale il distributore si limita a presentare il prodotto offerto, senza fornire nessun “valore aggiunto” alla propria attività».
Fabio Sgroi
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