sabato 20 Settembre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

REGOLE DI CONDOTTA E RESPONSABILITA’ DEGLI INTERMEDIARI. LANDINI: «NECESSARIO PENSARE A STRATEGIE DIFENSIVE»

Il membro del comitato scientifico del Cesia, il centro studi intermediazione assicurativa, interviene su come sta cambiando il quadro normativo che disciplina il comportamento degli intermediari nei confronti dei clienti.   

Le regole di condotta e le responsabilità degli intermediari verso i clienti. Temi su cui oggi «è importante riflettere cercando di individuare un percorso, una strada, una strategia che tenga conto del fatto che sempre più si sta andando verso una parificazione delle responsabilità degli intermediari finanziari e di quelli assicurativi». Il monito arriva da Sara Landini (foto a sinistra), professore associato di diritto privato presso l’Università di Firenze e membro del comitato scientifico del Cesia, il centro studi intermediazione assicurativa, che durante la presentazione di qualche settimana fa a Roma (foto sotto) del rapporto annuale del centro studi ha fatto una panoramica dei principi che stanno alla base del nuovo scenario normativo e delle conseguenze sull’esercizio dell’attività professionale. Partendo da quanto fatto dal legislatore, quindi dall’inserimento di regole di condotta di natura prudenziale.

«Eravamo abituati alla definizione di diritto come l’insieme di regole che valgono per non violare l’ordine sociale», ha commentato Landini. «Al contrario oggi siamo di fronte a regole nuove che hanno una funzione prudenziale, cioè sono volte piuttosto a prevenire, a creare delle best practices per evitare che poi si vada a violare l’ordine sociale».

Landini ha ricordato come, in fase di trattativa fra le parti, l’articolo 1337 del Codice Civile faccia riferimento al fatto di «comportarsi secondo buona fede»; in pratica le parti stesse devono reciprocamente informarsi su tutto ciò che può essere importante ai fini della conclusione del contratto.

«In realtà le regole introdotte dall’Ivass attraverso il Codice delle assicurazioni private intervengono in aiuto degli operatori in quanto un riferimento come quello dell’articolo 1337 sarebbe una pura follia calarlo in ambiti particolarmente tecnici e complessi come quello assicurativo. Quindi quelle contenute nel Codice delle assicurazioni sono regole che non vanno ad aumentare gli obblighi e gli oneri, ma anzi tengono conto di quelle che sono le particolarità del mercato, indicando agli operatori i comportamenti da seguire».

In caso di violazione di queste regole di condotta si avranno conseguenze sul piano amministrativo. E su quello civile? «In questo caso la dottrina privatistica ha prospettato tre soluzioni», ha precisato Landini. «La prima riguarda la nullità del contratto. Siccome sono regole di condotta che tutelano gli interessi generali, in caso di violazione il contratto è nullo. Si tratta di una  soluzione che funziona bene se per esempio ci si trova di fronte a una linked in cui è stato fatto un investimento e che è andata in perdita e ho l’interesse a recuperare il capitale. Si chiede la nullità del contratto perché al cliente non è stato consegnato il fascicolo informativo, ecc. La seconda soluzione è l’annullabilità per dolo, cioè per raggiro. L’ottenimento di una prova, tuttavia, è difficilissimo, perché il soggetto deve dimostrare la sua inconsapevolezza e che il consenso è stato carpito. La terza soluzione, che è quella che la nostra giurisprudenza sta seguendo, riguarda la violazione di regole di condotta nella fase precontrattuale, cioè il soggetto è stato coinvolto nella trattativa e nella conclusione di un contratto che in realtà non aveva interesse a sottoscrivere e deve essere risarcito del conseguente danno».

Landini si è soffermata molto su quest’ultimo aspetto, moto delicato. «I giudici stanno facendo riferimento in particolare anche sull’onere della prova; quando il cliente agisce in giudizio per chiedere il risarcimento gli viene chiesto soltanto di allegare quella che è la violazione della regola di condotta. Per esempio: la mancata consegna del fascicolo informativo, la mancata informazione su un particolare aspetto, ecc. Sta quindi all’intermediario dimostrare che invece ha adempiuto; da qui la necessità e l’importanza di pensare a strategie difensive», ha sottolineato Landini.

Focalizzare l’attenzione sulla sostanza dei comportamenti è quindi  fondamentale. «La vera prevenzione?  È data dalla conoscenza  delle regole e delle best practice», ha concluso.

Fabio Sgroi

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