mercoledì 10 Settembre 2025

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POLIZZE PPI E IL RIMBORSO DEL PREMIO NON GODUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO: INTERVENTO DELL’IVASS

L’istituto di vigilanza ha rilevato che non tutte le imprese e i distributori garantiscono l’automatica restituzione di questi importi ai consumatori. E così ha chiesto ai soggetti interessati di adeguarsi entro 90 giorni.

Sede IvassNon tutte le imprese di assicurazione, le banche e le società finanziarie che distribuiscono polizze collegate a finanziamenti (Ppi) garantiscono (anche in caso di estinzione anticipata parziale e non solo totale) all’assicurato la quota parte del premio assicurativo corrispondente al rischio cessato. A rilevarlo è l’Ivass (nella foto, la sede) che ha deciso di intervenire invitando i soggetti interessati ad adottare procedure (anche informatiche) che garantiscano l’automatica restituzione di questi importi ai consumatori.

In particolare, l’istituto di vigilanza ha sottolineato che «anche dall’esame delle clausole contrattuali di alcuni prodotti assicurativi attualmente commercializzati emerge che l’ipotesi di estinzione anticipata parziale del finanziamento non è disciplinata o è previsto che la copertura resti in vigore alle condizioni inizialmente stabilite, senza dar luogo alla restituzione del premio».

L’Ivass, in sostanza, ritiene che la necessità del rimborso al cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento sussista anche nei casi di estinzione anticipata parziale considerato che, per effetto del collegamento tra il contratto principale di finanziamento e quello assicurativo a esso accessorio, l’esposizione al rischio, con il rimborso di una quota parte del capitale finanziato, si riduce automaticamente in misura corrispondente.

Per questi motivi, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 183 del Codice delle assicurazioni private in materia di correttezza e trasparenza nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione, l’Ivass si attende che le imprese e gli intermediari che non avessero ancora implementato procedure adeguate per la restituzione del premio non goduto nella ipotesi precedentemente descritta provvedano entro i primissimi giorni di giugno.

L’Ivass si attende, in ogni caso, «che nelle more dell’adeguamento delle procedure, venga adottata da subito ogni idonea misura per procedere alla restituzione della parte di premio non goduta in caso di estinzione anticipata parziale di finanziamento. Resta inteso che la restituzione del premio potrà avvenire anche mediante rimborso diretto all’assicurato».

Sempre entro i primissimi giorni del prossimo mese di giugno, l’istituto di vigilanza ha chiesto alle imprese di assicurazione di «integrare le condizioni di polizza dei nuovi contratti, prevedendo espressamente l’ipotesi di estinzione parziale anticipata del finanziamento e il diritto dell’assicurato al rimborso del premio secondo modalità chiaramente indicate».

Fabio Sgroi

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