sabato 04 Aprile 2026

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI: LA SITUAZIONE IN ALCUNI PAESI EUROPEI

Il rapporto di Cgpa Europe mostra una situazione normativa che a oggi è poco omogenea, ma una cosa è certa: il legislatore tutela sempre di più i consumatori. E aumentano i casi di reclamo nei confronti degli intermediari. Ecco perché.
  

AGENTE DI ASSICURAZIONEInosservanza dell’obbligo di consulenza, errato attestato di rischio, errore nella gestione dei sinistri, mancato rispetto delle regole impartite dalla mandante, appropriazione indebita, garanzie erroneamente prestate, falsa dichiarazione del rischio. I casi per i quali gli intermediari assicurativi possono essere ritenuti responsabili in caso di inadempienza non sono pochi. Anzi. La questione è seria e, per un intermediario, l’attenzione dovrebbe (meglio dire deve) essere massima.

Cgpa Europe, compagnia specializzata proprio nella Rc degli intermediari assicurativi, ha acceso un faro sul tema attraverso uno studio comparato dei reclami contro gli intermediari assicurativi in Gran Bretagna, in Irlanda, in Italia, in Belgio e in Francia, cioè nei cinque principali paesi nei quali la compagnia è presente oggi.

Cgpa, in particolare, ha riunito qualche mese fa i suoi avvocati e diversi specialisti europei in una giornata di lavoro a Parigi allo scopo di realizzare un rapporto specifico sull’argomento.

È opportuno, prima entrare nel merito di ciò che avviene in questi 5 Paesi, ricordare che le recenti normative sono andate proprio nella direzione di definire un quadro comune che stabilisce le esigenze professionali nei confronti degli intermediari assicurativi e gli obblighi di questi ultimi verso la loro clientela. La direttiva del 9 dicembre 2002 è stata completata e consolidata con una nuova direttiva adottata nel gennaio scorso (Idd) sulla distribuzione assicurativa e che deve essere adesso recepita. Le differenze, tra Stato e Stato, però, si vede ancora e l’evoluzione del diritto in merito agli intermediari assicurativi e il peso statistico di ognuno dei principali motivi di reclamo nei confronti degli intermediari, continuano a esserci. In ogni caso, l’attuazione delle regole comunitarie sta modificando la situazione. Vediamo, secondo i numeri forniti da Cgpa Europe, il quadro in alcuni Paesi europei.

ITALIA – L’attività degli intermediari era disciplinata da leggi speciali e dal codice civile prima dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006), che ha recepito nel diritto nazionale la direttiva del 2002. I reclami nei confronti degli intermediari, fa sapere Cgpa Europe, riguardano soprattutto i prodotti assicurativi inadeguati rispetto alla richiesta (26%), i problemi legati al pagamento del premio (24%) o alla gestione dei sinistri (14%), mentre i reclami relativi al mancato assolvimento degli obblighi di informativa precontrattuale rappresentano solo l’11% del totale.

Locandina Cgpa EuropeFRANCIA – Qui i regolamenti europei hanno solo convalidato «l’abbondante giurisprudenza e le esigenze già molto elevate» dei tribunali nei confronti degli intermediari assicurativi, sottolinea la compagnia. I clienti tendono sempre più a coinvolgere la responsabilità dell’intermediario assicurativo in caso di problema, con reclami che nel 2014 hanno riguardato per quasi il 60% l’inosservanza dell’obbligo di consulenza, seguita dall’errore sulle garanzie (8,1%), l’errore in merito alla gestione di un sinistro (4,4%) o la falsa dichiarazione del rischio.

GRAN BRETAGNA – Le regole che disciplinano le attività degli intermediari rientrano nella common law e nei regolamenti dell’autorità di controllo (Fca) ma, rileva Cgpa, dipendono anche dalla giurisprudenza. Nel corso degli anni, questa ha definito degli standard in merito al dovere di vigilanza e di consulenza e conseguentemente portando un tasso di reclami nei confronti degli intermediari britannici «piuttosto alto». Reclami che si basano sull’adeguatezza o la qualità della consulenza ricevuta in occasione della sottoscrizione di un contratto.

IRLANDA – Prima della crisi del 2008 l’attività degli intermediari assicurativi era poco disciplinata. Successivamente la vigilanza da parte della Banca centrale d’Irlanda è aumentata dal punto di vista legislativo. Nel 2012 è entrato in vigore il codice di protezione dei consumatori, che include i servizi assicurativi, e che hanno indotto gli stessi a presentare reclami nei confronti degli intermediari. Reclami che hanno riguardato e riguardano l’informazione precontrattuale e le notifiche inoltrate tardivamente all’assicuratore in caso di sinistro dell’assicurato.

BELGIO – Dal 2014 gli intermediari sono oggetto di una regolamentazione «tra le più restrittive d’Europa», rileva Cgpa. Il locale regolatore ha ampliato quanto previsto dalla normativa europea e nel campo dell’informazione precontrattuale il nuovo contesto normativo ha particolarmente rafforzato gli obblighi degli intermediari. Per quanto riguarda la Rc professionale, questi ultimi potrebbero essere più facilmente coinvolti per via delle regole sulla produzione della prova più favorevole ai contraenti.

Fabio Sgroi

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