mercoledì 22 Ottobre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

OBBLIGO DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE: COSA DICE LA NORMA? DOVE SBAGLIA L’INTERMEDIARIO? COSA RISCHIA?

Lo Speciale Sanzioni di tuttointermediari.it continua con questo secondo articolo, che tratta una delle violazioni più ricorrenti in cui incappa l’intermediario assicurativo. A parlare è Domenico Fumagalli, componente della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari dell’Ivass.
 

tuttointermediari.it continua a mantenere acceso il faro sul tema delle sanzioni nei confronti degli intermediari assicurativi. Dopo l’articolo pubblicato lo scorso 18 gennaio sull’andamento delle sanzioni, l’atteggiamento dell’Ivass nei confronti dell’attuale impianto sanzionatorio, le tipologie di sanzioni (amministrativo pecuniario e disciplinare) e i ricorsi da parte degli intermediari, stavolta l’attenzione è su una delle due violazioni più ricorrenti in cui incappano gli intermediari: l’obbligo di separazione patrimoniale. Anche questa volta a parlare è Domenico Fumagalli, componente della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari dell’Ivass, nonché consulente ed esperto in materia assicurativa. (Nella foto sotto, un momento dell’intervista. Da sinistra: Domenico Fumagalli e Fabio Sgroi, autore dell’articolo)

Intervista Domenico Fumagalli con logoDomanda. Possibile che ancora oggi l’intermediario assicurativo incorra frequentemente in questo tipo di violazione?

Risposta. In effetti la norma è in vigore dal 2007 e siamo nel 2016. Sono passati quasi 9 anni…

D. Vogliamo ricordare che cosa dice la norma?

R. Sì, ma prima mi permetta di fare un passo indietro. La legge deriva dalla direttiva comunitaria del 2002, che ha un po’ stravolto il meccanismo precedente che faceva riferimento alle figure di intermediari: agenti, broker e subagenti. La direttiva del 2002, appunto, fa riferimento all’attività di coloro che esercitano quella assicurativa in generale. Si tratta di un passaggio epocale. E non è finita qui, perché la prossima direttiva parla di distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive) e coinvolge tutti gli attori, compreso le imprese che distribuiscono direttamente. Ma torniamo alla direttiva del 2002, finalizzata alla tutela del consumatore: in pratica si considerano i premi pagati dai clienti come pagati all’impresa, in presenza di certe garanzie.

D. Quali sono queste garanzie?

R. Per esempio in presenza di un conto intestato all’impresa o all’intermediario agente. Fuori da questo schema c’è anche l’eventualità che il premio pagato dal cliente vada direttamente all’assicuratore. In sostanza, già a livello europeo si era stabilito che ci dovevano essere dei conti correnti separati dove venivano versati i premi di proprietà dell’impresa. Questi premi si considerano come pagati all’assicuratore. Noi abbiamo recepito nell’articolo 117 del Codice delle assicurazioni del 2005 solo uno di questi aspetti e cioè che i premi pagati dall’assicurato vengano inseriti in un conto corrente separato che, e questo va sottolineato, non è un conto gestionale dell’agente. Si tratta di un conto separato che non prevede eventuali azioni cautelative come per esempio sequestri, pignoramenti, se non a favore degli assicurati e delle imprese. L’articolo 54 del regolamento Isvap n. 5 del 2006 prevede che questi conti separati debbano essere intestati all’intermediario nella sua qualità di rappresentante della compagnia. In seguito, con una legge finanziaria di fine 2007 fu stabilita anche la possibilità che un intermediario possa non essere titolare di un conto corrente separato, nel quale confluiscono i premi, purché la sua attività gestionale di intermediario sia garantita da una fideiussione bancaria pari al 4% dei premi lordi incassati al 31 dicembre di ogni anno (articolo 54 bis). Questa norma è stata orientata con lo scopo di tutelare gli assicurati e le compagnie, in caso per esempio di fallimento dell’attività dell’intermediario.

D. Questo è quello che dice la legge. In che cosa l’intermediario oggi sbaglia?

R. All’inizio dell’entrata in vigore della norma, spesso capitava questo: l’intermediario, quando incassava i premi dell’assicurato, invece di versarli sul conto corrente separato, li collocava in un proprio conto gestionale e nel termine previsto dall’articolo 54 (parte relativa alla reimmissione sul conto corrente separato entro 10 giorni) utilizzava la disponibilità di questi premi e li versava al nono giorno. Questa è una operazione che è espressamente vietata dal Regolamento Isvap 5/2006 perché espone l’intermediario a un rischio concreto: inserendo i premi in un conto di tipo gestionale, questi potrebbero essere “aggrediti” giudizialmente dai creditori dell’intermediario, a danno degli assicurati e dell’impresa. È una pratica che prima veniva utilizzata. Oggi non più, perché è una operazione assai rischiosa. Rispondendo alla sua domanda, oggi si sbaglia perché sul conto corrente separato sono fatte operazioni di tipo gestionale e questo è vietato. Tecnicamente quello separato è un conto corrente che racchiude i premi che transitano all’impresa, e i risarcimenti destinati agli assicurati. Non sono ammessi tecnicamente altri tipi di operazioni. Pensi che si verificano ancora oggi casi in cui sono pagati, attraverso il conto corrente dedicato, gli stipendi o addebitate le bollette di gas e luce. Non è ammesso. Attualmente c’è un ampio dibattito nella categoria agenziale, che andrà chiarito anche a livello istituzionale.

Codice delle AssicurazioniD. Di cosa si tratta?

R. Mi riferisco per esempio agli addebiti che alcune compagnie inseriscono sul conto corrente dedicato, in merito alle rate di rivalsa. Alcuni intermediari pagavano addirittura anche gli affitti delle agenzie. Sulle rate di rivalsa addebitate sul conto corrente mi risulta una pronuncia dell’Ivass che sottolinea che l’intermediario non può utilizzare il conto separato per operazioni di carattere gestionale aziendale. Viceversa su altri tipi di operazione che derivano strettamente dal rapporto di agenzia con la mandante si possono trovare accordi anche nell’utilizzo del conto separato.

D. Quale è il suggerimento che si sente di dare agli intermediari per evitare di incorrere in questa violazione?

R. Ho valutato ipotesi in cui l’addebito di rivalsa, che tecnicamente non sarebbe ammissibile nel conto corrente separato, ha determinato uno sbilancio nel conto separato stesso e quindi la pretesa dell’impresa di aver subìto un danno. In altre parole: se per esempio un intermediario incassa premi per 100 euro e li versa sul conto corrente separato e poi gli perviene sul conto corrente un addebito di rivalsa di 10 euro è pacifico che il conto diventa disponibile per 90 euro. Tuttavia, l’impresa di assicurazione afferma che avendo l’intermediario incassato premi assicurativi per 100 euro, quest’ultimo deve versare alla mandante 100 euro. Questo tipo di operazione ha determinato, in molti casi, delle risoluzioni del rapporto agenziale per “disavanzi”. È un tema su cui i gruppi aziendali agenti devono trovare delle intese con le proprie mandanti, nell’ambito di soluzioni soluzioni che rispettano le norme regolamentari.

D. Su questa tipologia di violazione vuole aggiungere altro?

R. Sì. L’articolo 62, comma 2, lettere A e B (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari) del Regolamento Isvap 5/20016 fa una distinzione precisa sul fatto di avere un conto corrente separato irregolare, o non conforme alle disposizioni, e la totale assenza. Attenzione: la mancanza di un conto corrente separato o il mancato versamento dei premi nel conto corrente dedicato o dei risarcimenti agli assicurati determina spesso la sanzione della radiazione, mentre l’utilizzo improprio del conto separato, oppure l’intestazione o l’importo della fideiussione sbagliata, o ancora il versamento fuori termine, comporta la sanzione disciplinare della censura.

Fabio Sgroi

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