martedì 14 Ottobre 2025

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TURNOVER PER AVVICENDAMENTO DI INCARICHI: LA FORMAZIONE DEI COLLABORATORI

Quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento? Le spiegazioni dell’Ivass…
 

Ivass logoDopo le indicazioni in merito a quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti per la reiscrizione di un collaboratore alla sezione E del Rui, se è possibile tenere conto dell’aggiornamento svolto prima della cancellazione nel caso di reiscrizione e, sempre in quest’ultimo caso, da quando decorre il biennio di aggiornamento, l’Ivass è intervenuta anche per spiegare quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti in caso di turn over dei collaboratori per avvicendamento di incarichi.

Per l’istituto di vigilanza, nel caso in cui il collaboratore iscritto nella sezione E del Rui cessi il rapporto di collaborazione in essere e assuma un nuovo rapporto di collaborazione con un altro intermediario iscritto nella sezione A, B o D del Rui, occorre distinguere due casi:

– Se l’avvicendamento degli incarichi dà luogo alla cancellazione e alla successiva reiscrizione del collaboratore nella sezione E del Rui, quest’ultimo dovrà effettuare l’aggiornamento di almeno 15 ore, potendo tuttavia computarsi il monte ore già usufruito prima della cancellazione (analogamente ai casi di sospensione). Il biennio di aggiornamento può riprendere a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo anche in caso di reiscrizione, analogamente al caso di prima iscrizione;

– Se l’avvicendamento degli incarichi non dà luogo alla cancellazione e alla successiva reiscrizione del collaboratore nella sezione E del Rui, il biennio di aggiornamento prosegue regolarmente. (fs)

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