martedì 09 Settembre 2025

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ISCRIZIONE ALLA SEZIONE E DEL RUI: FORMAZIONE INIZIALE NON PREVISTA SE…

L’Ivass risponde a una domanda frequente che riguarda la formazione e l’aggiornamento degli intermediari.  

RuiPer un soggetto che intende iscriversi nella sezione E del Rui e che risulta in possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nella sezione A o B del Rui non è necessaria la preventiva formazione iniziale di cui all’articolo 6 del Regolamento Ivass n. 6/2014. È quanto ha ricordato lo stesso istituto di vigilanza attraverso una comunicazione.

Ma quali sono questi requisiti? Eccoli: chi è stato iscritto nella sezione A o B del Rui; chi ha superato la prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Rui, di cui all’articolo 9 del Regolamento Isvap n. 5/2006, ancorché non abbia mai chiesto l’iscrizione nel Registro; chi era iscritto nell’abrogato Albo agenti o nell’abrogato Albo broker alla data di entrata in vigore del Regolamento Isvap n. 5/2006, ancorché non abbia mai chiesto il passaggio nel Registro.

Nei suddetti casi, dunque, il soggetto risulta in possesso delle necessarie cognizioni e capacità professionali per l’iscrizione nella sezione E del Rui. Per l’Ivass si conferma, tuttavia, l’opportunità, ai fini dell’iscrizione, di conseguire una formazione sui prodotti assicurativi che si andranno a distribuire.

Inoltre, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Rui, i dipendenti già operanti quali addetti all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI non hanno l’obbligo della formazione iniziale in quanto già effettuata prima di iniziare l’attività stessa. (fs)

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