A ribadire la normativa vigente è la direzione interregionale del lavoro di Milano, che ha accolto un ricorso amministrativo presentato da Anapa Rete ImpresAgenzia.
Una ispezione avvenuta lo scorso 2 aprile da parte di un Ispettorato del Lavoro, la contestazione e la sanzione comminata a un’agenzia per il rapporto di lavoro in atto con il proprio subagente. In conseguenza di ciò, Anapa Rete ImpresAgenzia (per il tramite di Alberto Pizzoferrato, nella foto, ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università di Bologna e consulente della stessa associazione) ha presentato un ricorso amministrativo che è andato a buon fine. È quanto riporta una nota di Anapa.
Nel dettaglio, il ricorso amministrativo ha evidenziato «che il subagente avrebbe sempre svolto la propria attività in autonomia, contattando e incontrando direttamente e personalmente i clienti secondo gli orari e le modalità ritenute più opportune da lui stesso, citando giurisprudenza costante, secondo la quale “rientrano tra i caratteri propri del rapporto di subagenzia assicurativa e non determinano la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato: a) l’orario di lavoro modellato su quello dell’agenzia; b) il controllo esercitato dall’agente; c) le istruzioni e le incentivazioni impartite dall’agente” (Pretura Viareggio 16/01/1980). Inoltre, le provvigioni di acquisto e incasso sarebbero state corrisposte sulla base di percentuali variabili in relazione al fatturato effettivamente prodotto».
La direzione interregionale del lavoro di Milano, secondo quanto ha riportato Anapa Rete ImpresAgenzia, «ha accolto il ricorso presentato. Nello specifico la delibera del comitato interregionale per i rapporti di lavoro di Milano evidenzia che la normativa vigente esclude dalla presunzione di lavoro subordinato quelle prestazioni autonome, anche mono-committenti e con postazione fissa, a condizione che siano effettuate da professionisti iscritti ad un ordine, albo o elenco tenuto o controllato da un’amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli)».
Secondo Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia, «la delibera rappresenta una vittoria per tutta la categoria e non solo per l’agenzia coinvolta, in quanto conferma che nel rapporto con il subagente anche in condizione di mono-mandato e in esclusiva l’attività rientra in quella di “lavoratore autonomo” e non può essere inquadrato invece come subordinato». (fs)
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