Attenzione alle carenze organizzative e professionali di agenti e broker. Ne parla l’avvocato Roberto Finotto, specialista in diritto civile e delle esecuzioni e diritto delle assicurazioni.
In ambito Rc professionale degli intermediari assicurativi, il sinistro può essere generato anche da carenze organizzative e professionali degli stessi intermediari. Il tema è stato affrontato, in una nota pubblicata da Cgpa Europe, dall’avvocato Roberto Finotto, specialista in diritto civile e delle esecuzioni e diritto delle assicurazioni, specializzato nella responsabilità degli intermediari assicurativi.
Ma quali sono queste carenze? Vediamone alcune. Innanzitutto il fatto che la maggioranza dei rapporti tra intermediari assicurativi e clienti ha carattere informale: «La dimensione personale prevale spesso su quella formale», ha osservato Finotto. «Se ne possono intuire le ragioni, per esempio la conoscenza reciproca di lunga data, ma certo l’informalità è più facilmente causa di sinistri. Tra gli errori che si commettono più spesso c’è, per esempio, il non lasciare traccia scritta delle interlocuzioni, soprattutto nella raccolta delle informazioni (attraverso il questionario demands & needs), oppure nel compilare questionari scarni rispetto alla necessità di acquisire informazioni complete e alla complessità dei prodotti assicurativi che l’intermediario ha nel proprio portafoglio».
Altro errore frequente, che rientra in quello di non lasciare tracce, «è l’uso sporadico della comunicazione via e-mail. Quando, nella fase precontrattuale, si forniscono informazioni o si danno chiarimenti bisogna farlo con una forma tracciabile. Tutto questo può essere fatto ricadere nella categoria delle carenze organizzative che include i processi e i presìdi funzionali al rispetto e all’esecuzione diligente degli obblighi gravanti sull’intermediario».
Altra area di rischio è l’infedeltà dei collaboratori, soprattutto collegati alla distribuzione delle polizze vita. Le pronunce giurisprudenziali, ha ricordato Finotto, sono ormai «concordi nell’estendere alla compagnia assicurativa la responsabilità per il fatto proprio dell’intermediario in forza del principio giuridico dell’occasionalità necessaria (art. 2049 c.c.), che lega la Rc di un datore di lavoro agli illeciti commessi dai dipendenti. Anche in presenza di condotte compiute con dolo, la compagnia è responsabile in solido con l’intermediario verso il danneggiato».
Alla luce di ciò, è chiaro che la mancanza di verifiche periodiche sull’attività dei collaboratori può causare un sinistro. «Nonostante l’entità dei rischi che originano dall’infedeltà, gli intermediari firmano ancora troppe “deleghe in bianco” ai collaboratori su messe a cassa dei premi o rinnovi. Servirebbero, anche in questo caso, processi e presìdi funzionali che siano sistematici ed effettivi», ha concluso Finotto. (fs)
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