Il tema, secondo Samuele Manzan, avvocato presso Floreani Studio Legale Associato, va approcciato «con cautela». Ecco perché…
Le compagnie di assicurazione possono condurre ispezioni sui broker? Il tema è stato approfondito, in una nota, da Samuele Manzan, avvocato presso Floreani Studio Legale Associato, partendo da quanto riporta l’articolo 46 del Regolamento Ivass 40/2018, che impone alle compagnie di dotarsi di specifiche procedure finalizzate a garantire che la rete distributiva sia in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa, nonché il corretto esercizio dell’attività distributiva e il rispetto, in generale, delle regole di comportamento da parte dei distributori. Con questo onere, in sostanza, la compagnia assume una responsabilità generale di monitoraggio sugli intermediari attraverso i quali distribuisce i propri prodotti assicurativi, con l’obiettivo di garantire al consumatore un adeguato livello di protezione.
«Al netto di tale imposizione, tuttavia, il potere di controllo individuato dalla norma può decisamente differire a seconda della tipologia di distributore al quale l’impresa ricorre», ha fatto notare Manzan. «Se, infatti, da un lato, gli intermediari iscritti in sezione A del Rui (agenti) operano su esplicito mandato della compagnia e, dunque, giustificano l’esercizio di poteri ispettivi più permeanti e approfonditi; dall’altro, i broker, anche nell’ipotesi di accordo di collaborazione con l’impresa, operano su diretto incarico del cliente».
Il quesito nasce proprio da questo: fino a dove si può spingere il potere di monitoraggio della compagnia nei confronti dei broker? Il tema, ha osservato Manzan, «era già stato sollevato nelle immediate applicazioni del Regolamento 40/2018 e sul punto Ivass pareva essere stato deciso in materia, dichiarando che “l’articolo 46, commi 1 e 4, non legittima le imprese ad introdurre procedure pervasive (quali, ad esempio, interventi di tipo ispettivo)” e che, in ragione della posizione di indipendenza e autonomia della categoria dei broker, “il controllo dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti da tale norma, pertanto, può essere basato sulla diretta assunzione di responsabilità da parte dei broker mediante il rilascio alle imprese di dichiarazioni autocertificate […]”».

Il tema sembrerebbe chiuso, quindi, ma alcune considerazioni vanno fatte. Per Manzan «occorre, in primis, considerare che la risposta dell’autorità di vigilanza si basava su un quesito specificamente riferito ai requisiti di onorabilità, professionalità e organizzativi dell’intermediario. Sotto questo aspetto, pare evidente che il ricorso a un’autocertificazione da parte del broker possa soddisfare le esigenze di monitoraggio da parte della compagnia, riversando le relative responsabilità a carico di quest’ultimo; ma per quanto concerne la correttezza degli ulteriori adempimenti spettanti all’intermediario vale sempre lo stesso discorso? Occorre considerare, difatti, che ricadono sull’impresa specifici obblighi di verifica in merito ai prodotti dalla stessa distribuiti, inerenti, ad esempio: la correttezza del target market individuato, le disposizioni in ambito Pog, la consegna delle informative precontrattuali, le prescrizioni in materia di antiriciclaggio ecc. In sostanza», ha evidenziato Manzan, «la compagnia è chiamata a dotarsi di una rete distributiva che non pregiudichi in alcun modo la posizione del consumatore; ma come è possibile garantire tale protezione in assenza di poteri ispettivi? Nell’attuale schema delineato dall’Ivass, l’unica strada astrattamente possibile per la compagnia al fine di tutelare i propri clienti sarebbe quella della segnalazione all’autorità di vigilanza della condotta dell’intermediario. Risulta, tuttavia, evidente che tale soluzione può essere applicata solamente ex post, successivamente quindi a una segnalazione o un reclamo presentato da parte del cliente. Con tale approccio, non sarebbe, invece, possibile apprestare una tutela ex ante alla clientela, che potrebbe avvenire solamente mediante l’applicazione di misure di monitoraggio preventive nei confronti dei broker. Inoltre, spesso e volentieri gli stessi intermediari iscritti in sezione B esercitano la propria attività utilizzando piattaforme e strumenti predisposti dalle stesse compagnie assicurative, in forza di accordi di collaborazione; ciò è sintomatico di una indipendenza spesso solamente formale da parte del broker».
Al momento, ha concluso Manzan, i chiarimenti della vigilanza «sembrano confermare l’immunità dei broker dai poteri ispettivi delle compagnie. Resta, tuttavia, evidente che queste ultime, per il perseguimento dei fini precedentemente indicati, non possano essere chiamate a basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni di tali intermediari. Occorre, pertanto, approcciare con cautela il tema, interrogandosi nel concreto quali richieste possano essere avanzate dalle compagnie ai broker con i quali collaborano». (fs)
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