Il sostituto procuratore presso la Procura generale della Corte di Cassazione ha spiegato, nel corso di un recente seminario organizzato dall’Ivass, perché ha dei dubbi, tra l’altro, sull’equiparazione della responsabilità derivante da sinistri stradali alla responsabilità sanitaria.
«La Tabella unica nazionale? Ho delle perplessità e delle riserve». Alberto Cisterna, sostituto procuratore presso la Procura generale della Corte di Cassazione, non condivide il sistema unico di calcolo a punto variabile per liquidare il danno non patrimoniale per lesioni gravi (dal 10% al 100% di invalidità permanente) derivanti da circolazione stradale o malasanità, entrato in vigore a marzo dell’anno scorso. E non lo condivide «anche rispetto alla sentenza della Cassazione del 7 aprile scorso».
Intervenuto a un recente seminario sul tema organizzato dall’Ivass, Cisterna ha espresso la propria posizione spiegando i motivi per i quali la cosiddetta Tun non lo convince.
In questo articolo vengono riportati, in particolare, i dubbi relativi alla equiparazione della responsabilità derivante da sinistri stradali alla responsabilità sanitaria.
Secondo Cisterna, «l’assimilazione, che eppure è stata “sopportata” dalla giurisprudenza in questi anni, del fatto che si sia equiparato il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria al risarcimento del danno da Rc auto, naturalmente superata la soglia critica del 9% e arrivata alle macropermanenti, è una questione che va invece riproposta. La tolleranza su questa equiparazione, su questo rinvio che l’articolo 7 della legge Gelli opera agli articoli 138 e 139 deve essere discussa».
Cisterna ha fatto riferimento all’articolo 138 del codice delle assicurazioni, laddove si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio «al fine di garantire il diritto delle vittime di sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori».
Cisterna è partito da un esempio: «Io mi trovo nella condizione di essere un autista di autovettura e ovviamente un pedone; in questa doppia veste sto dentro un sistema che vede la mia condizione di pedone esposta a un contenimento risarcitorio in considerazione del fatto che comunque traggo un beneficio in qualità di autista e quindi in realtà tutto il sistema (a prescindere da chi abbia la patente o non ce l’abbia, di chi cammina a piedi o non cammina) sta insieme perché ci sono i consumatori da un lato e il sistema assicurativo dall’altro ed è necessario razionalizzare i costi. È una responsabilità extracontrattuale. Benissimo. E cosa abbia a che vedere con la responsabilità sanitaria questo sistema? Ecco la mia critica vigorosa alla Tun. Il nesso con la responsabilità sanitaria è tutto da discutere. Innanzitutto, c’è un obbligo assicurativo ma non è vincolante, e soprattutto le assicurazioni non hanno l’obbligo di contrarre, cosa che invece sussiste per la Rc auto».
Ancora: «Non esiste il fondo di garanzia e il sistema non vede il danneggiato nella qualità di partecipe delle economie che si realizzano in quell’ambito; non è un consumatore, ma è il paziente che entra in un rapporto contrattuale in relazione con un sanitario o con una struttura, rispetto alla quale il contenimento del danno, le ragioni di razionalizzazione dei costi non sono state mai esplicitate né mai lo saranno. Teniamo anche conto che sia la Corte di Giustizia del 2004, sia la Corte Costituzionale hanno ritenuto tollerabili il sistema delle micro permanenti e gli importi risarcitori, proprio in considerazione del fatto che erano micropermanenti».
Per Cisterna non vale l’affermazione che la Tabella unica nazionale l’abbia voluta il legislatore. «Ci sono i rimedi che il sistema prevede laddove si ritenga che una norma sia stata posta in maniera non corretta o comunque realizzi profili di illegittimità costituzionale. E diventa urgente intervenire…». (fs)
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