INTERMEDIARI ASSICURATIVI: QUALI MISURE DI SICUREZZA ADOTTARE PER TUTELARE I SEGRETI COMMERCIALI?

La sola istituzione di credenziali di accesso ai sistemi informativi non è idonea a configurare l’istituzione di sufficienti misure di protezione, come richiesto dall’articolo 98 del codice della proprietà industriale. Ne parla l’avvocato Andrea D’Aquino dello studio legale Floreani.  

Andrea D’Aquino

Quali misure di sicurezza devono adottare gli intermediari assicurativi per tutelare i segreti commerciali? Innanzitutto «devono sottoporre i dati personali e commerciali dei clienti a misure ragionevolmente adeguate a garantire la loro segretezza e riservatezza», ha sottolineato in una nota Andrea D’Aquino, avvocato presso lo studio legale Floreani.

Già, ma quali sono queste misure? La giurisprudenza di merito, ha spiegato l’avvocato, ha individuato in particolare le misure di protezione che un’agenzia di assicurazione deve porre in essere per poter invocare la tutela offerta dal codice della proprietà industriale.

«Il titolare», ha evidenziato D’Aquino, «deve rendere edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura segreta delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto mediante emanazione di circolari interne, protocolli, ordini di servizio, o qualunque altra informativa generale. Occorre istituire meccanismi di modifica periodica delle credenziali, utilizzare esclusivamente e-mail aziendali e non personali, profilare e contingentare i vari account aziendali, in modo tale che ciascun collaboratore possa accedere esclusivamente ai contratti e ai clienti a lui assegnati. All’interruzione del rapporto l’account affidato al collaboratore deve essere immediatamente disattivato».

I documenti cartacei, inoltre, «devono essere tenuti in armadi chiusi a chiave e le password non devono essere scritte su post-it, né essere divulgate agli altri collaboratori e/o a terzi. L’agenzia deve adottare misure di protezione non solo informatiche, ma anche giuridiche con i propri collaboratori, quali patti di riservatezza, non disclosure agreements, obblighi di riconsegna, cancellazione e distruzione alla cessazione dell’incarico degli elenchi dei clienti etc».

D’Aquino ha concluso sottolineando come la giurisprudenza, sia «unanime nel ritenere che la sola istituzione di credenziali di accesso ai sistemi informativi non sia idonea a configurare l’istituzione di sufficienti misure di protezione, come richiesto dall’articolo 98 del codice della proprietà industriale, essendo necessaria l’istituzione di misure ulteriori, di tipo normativo e informatico idonee a garantire segretezza alle informazioni trattate». (fs)

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