sabato 16 Maggio 2026

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TRAVAGLINO: «SUBITO UNA TABELLA UNICA NAZIONALE PER IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE»

Il già presidente titolare della terza sezione civile della Corte di Cassazione: «Occorre uno strumento che dia certezze, perché la giurisprudenza continua a essere oscillante su questo aspetto…». E sulla rendita vitalizia dice…
Giacomo Travaglino

«Il danno da perdita del rapporto parentale? È necessaria una Tabella unica nazionale specifica, come è stato fatto per il danno biologico, che dia certezze, perché la giurisprudenza continua a essere oscillante su questo aspetto». L’appello arriva da Giacomo Travaglino, già presidente titolare della terza sezione civile della Corte di Cassazione, secondo cui occorrerebbe interloquire in tempi brevi con il legislatore per prendere seriamente in considerazione questa possibilità. «Una dimensione risarcitoria del danno da perdita del rapporto parentale oggi, così come è prevista in tutte le tabelle, è fuorviante. La componente vera del danno da perdita del rapporto parentale è il dolore, invece in tutte le tabelle vediamo che sono sempre e comunque privilegiate le componenti dinamico-relazionali».

Travaglino ha espresso la sua opinione in occasione  del recente seminario sul tema organizzato dall’Ivass qualche settimana fa, a cui ha partecipato in qualità di relatore, portando il suo punto di vista.

«Oggi si parla di danni gravi, non solo di quelli alla salute, ma sono i danni da perdita del rapporto parentale a rappresentare la forma più importante di danneggiamento alla persona», ha affermato Travaglino, e visto che comunque bisogna ragionare anche in termini economici «inevitabilmente occorre fare i conti con entità non commensurabili…il dolore, il denaro».

Su cosa dovrebbe fare il legislatore, Travaglino non ha dubbi: «Riformare le rubriche degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni (regolano il risarcimento del danno non patrimoniale da sinistri stradali, distinguendo tra lesioni gravi/ macropermanenti e lievi/micropermanenti, ndr). Non è un caso che nel 2005 le due rubriche si riferissero al danno biologico, che era un po’ il centro del sistema e tale è stato ritenuto ancora per decenni. La modifica legislativa, oltre a introdurre finalmente la doppia componente relazionale e sofferenziale, la rubrica in danno non patrimoniale, il che potrebbe consentire l’inserimento nello stesso articolo 130, nella stessa norma riformata nel 2017 dalla legge 124, del profilo del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale».

Travaglino, nel corso del suo intervento, ha parlato, fra l’altro, anche di rendita vitalizia. La premessa è la sentenza numero 31574 del 25 ottobre 2022 della Cassazione Civile che ha stabilito che la rendita vitalizia è la forma privilegiata di risarcimento per il danno biologico permanente grave. Una sentenza che, ha ricordato Travaglino, «ha cambiato radicalmente la scena del risarcimento, delle valutazioni del danno biologico da parte della medicina legale e del processo (soprattutto degli aspetti processuali delle sentenze passate in giudicato). Dico questo perché sicuramente i progressi scientifici, segnatamente della robotica, incidono profondamente sullo stesso concetto di invalidità permanente e sulla stessa stabilità del giudicato e nel momento in cui si spende come unica via risarcitoria quella della liquidazione di un danno con una cifra X, qualche essa sia, probabilmente non si sta facendo una cosa giusta…».

Travaglino ha fatto un esempio emblematico, quello di una protesi. «Ci rendiamo conto di cosa sia oggi una protesi in titanio, che consente a una persona di partecipare alle Olimpiadi, e cosa era la protesi di gamba di legno di 30 anni fa? Il relativo risarcimento e passaggio in giudicato della sentenza non è più sufficientemente stabile, in quanto non risponde più a quel tipo di realtà. Ecco perché i criteri che stabiliscono la rendita vitalizia possono essere aggiornati, non soltanto in aumento ma anche in diminuzione. In altre parole, credo sia importante considerare quanto il progresso scientifico possa incidere addirittura su strutture apparentemente immodificabili del mondo della giurisdizione, e cioè il “giudicato”, tutto questo senza considerare che noi siamo in Europa, dove la stabilità del giudicato nazionale viene declamata in tutti gli incipit delle sentenze della Corte di Giustizia, salvo poi a farne strage tutte le volte che si parla di consumatori o di concorrenza…».

Fabio Sgroi

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