Elio Di Jeso, capo della divisione antifrode dell’istituto di vigilanza, ne ha analizzati alcuni…
Il dibattito attorno alla Tabella unica nazionale (che ha uniformato i risarcimenti per danni biologici e morali da macrolesioni) c’era ancora prima della sua istituzione e prosegue tuttora. Sugli aspetti che hanno animato di più la discussione ha parlato Elio Di Jeso, capo della divisione antifrode dell’Ivass, intervenendo al recente seminario sul tema organizzato dall’istituto di vigilanza qualche settimana fa.
Innanzitutto il diverso sistema risarcitorio fra lesioni micropermanenti e macrolesioni. È quello che lo stesso dirigente dell’Ivass definisce un «vulnus significativo che prima o poi bisognerà affrontare».
L’istituto di vigilanza, ha ricordato Di Jeso, aveva formalizzato una propria tabella già nel 2021, con un quaderno curato in particolare da Riccardo Cesari e da Antonio De Pascalis, con l’obiettivo di rapportare la Tabella unica nazionale (Tun) alle micropermanenti. «In quella circostanza c’era stato uno sforzo intenso per dare una continuità al sistema risarcitorio. Oggi, invece, si riscontra una differenza notevolissima tra il risarcimento legato alle lesioni micropermanenti e quello riferito alle macrolesioni, con il primo che è fortemente penalizzante per il danneggiato. Stiamo parlando di un gap che potrebbe avere anche dei risvolti a livello di contenzioso».
Lo sforzo dell’Ivass è stato anche quello di «integrare diversi criteri nella tabella, mettendo insieme fonti normative e orientamenti giurisprudenziali». In sostanza si è cercato di «dare riscontro a una esigenza di stabilità del sistema assicurativo complessivo». La fonte normativa ovviamente è l’articolo 138 del codice delle assicurazioni che stabilisce, tra l’altro, che al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori siano definite tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica: delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. L’articolo 138 ha indicato criteri e limiti per la quantificazione del danno non patrimoniale.

«La giurisprudenza, in particolare quella milanese, ha precisato nel tempo il contenuto del danno non patrimoniale, i margini di personalizzazione, i principi di equità e anche i criteri tecnici», ha aggiunto Di Jeso. «Per garantire stabilità si sono cercati di individuare parametri risarcitori che assicurino la sostenibilità economica del sistema, equilibri tra gli attori coinvolti e la riduzione della conflittualità».
Lo stesso Di Jeso è entrato nel merito dei criteri seguiti e dovuti al codice delle assicurazioni, e quindi all’articolo 138, partendo dalle regole di valutazione del danno non patrimoniale che, ha ricordato, dovevano tenere conto della giurisprudenza di legittimità. «Quindi bisognava considerare la bipartizione tra il danno nelle due componenti, biologico e morale, con specifica attenzione a quello che era stato deciso dalla più consolidata giurisprudenza di merito. Inoltre, i valori economici delle singole invalidità dovevano determinarsi con il sistema del punto variabile, criterio ormai accettato da tutti i tribunali italiani, e quindi la legge l’ha riprodotto. Il punto sale con il crescere della invalidità, ma decresce con l’età del danneggiato».
Come stabilire il valore economico del punto? «In funzione crescente della percentuale di invalidità (il cosiddetto moltiplicatore biologico) e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (risarcimento) cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento della percentuale assegnato ai postumi. Questo è un aspetto critico».
Ancora. Il valore del punto doveva essere decrescente rispetto all’età del soggetto danneggiato e quindi «adeguato attraverso le tabelle di mortalità, nonché la rivalutazione pari all’interesse legale». E qui, ha rimarcato Di Jeso, «c’è una prima differenza con le tabelle milanesi, che hanno un criterio fisso per la diminuzione rispetto all’età, noi invece usiamo le tavole di mortalità e quindi abbiamo un criterio più tecnico-scientifico. Inoltre, la componente del danno biologico doveva essere incrementata in via percentuale e progressiva per punto per considerare la componente di danno morale. Anche qui, c’è una forte differenza con la giurisprudenza milanese, mentre le ultime tabelle romane hanno recepito l’indicazione della Tabella unica nazionale».
In sostanza, ha affermato Di Jeso, «siamo riusciti a costruire una funzione che garantisce la più che proporzionalità non del valore del punto, ma del risarcimento complessivo, cosa che la tabella milanese non rispettava. Pertanto oggi abbiamo il valore del punto che aumenta in maniera progressiva, mentre il valore del risarcimento cresce in maniera più che proporzionale». Lo stesso Di Jeso ha osservato come, anche in sede di pubblica consultazione del decreto, siano arrivate «molte critiche» relativamente al fatto che , in questo modo, la nuova tabella non rispecchiasse il criterio di legge. «Interpretato in questo senso mi sembra che i dubbi possano essere superati…», ha puntualizzato.
Un altro aspetto significativo della tabella è come è stato trattato il danno morale. «La tabella milanese (ma anche quelle romane) avevano un incremento del danno morale fino al 34esimo punto per poi stabilizzarsi, mentre nella Tun il risarcimento del danno morale cresce in maniera progressiva per tutte le invalidità. Lo studio del 2021 fatto dall’Ivass, quindi, ha proposto un risarcimento del danno morale totalmente innovativo, aderendo al dettato normativo».
Fabio Sgroi
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