giovedì 12 Febbraio 2026

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DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO: NUOVE REGOLE IVASS PER IMPRESE DI ASSICURAZIONE E INTERMEDIARI

L’istituto di vigilanza ha emanato il provvedimento di attuazione della legge 193/2023, attraverso il quale si chiede di aggiornare la documentazione precontrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti numeri 40 e 41 del 2018.

La sede dell’Ivass a Roma

L’Ivass ha emanato il provvedimento di attuazione (numero 169 del 15 gennaio 2026) della legge sul diritto all’oblio oncologico (legge 7 dicembre 2023, n. 193).

La legge (che ha l’obiettivo di tutelare le persone guarite da patologie oncologiche, prevenire discriminazioni e garantire pari diritti nell’accesso ai servizi assicurativi, bancari e finanziari), ha introdotto il divieto per le compagnie di assicurazione e per i distributori di prodotti assicurativi di richiedere informazioni sullo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un determinato periodo di tempo dal trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia; utilizzare le informazioni già acquisite sulle patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell’operazione se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.

L’Ivass, attraverso questo nuovo provvedimento, chiede a compagnie e intermediari assicurativi di aggiornare la documentazione precontrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti numeri 40 e 41 del 2018. Sono esclusi i prodotti Rc auto, per i quali il dato sanitario riguardante la malattia oncologica risulta irrilevante.

Gli aggiornamenti, ha evidenziato l’Ivass in una nota, «sono effettuati nei moduli unici precontrattuali (Mup) e nei documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (Dip aggiuntivi), dove dovrà essere inserita una sezione dedicata al diritto all’oblio oncologico, in cui si chiarisce che le persone (guarite da più di dieci anni, 5 anni per i minori di 21 anni oppure nel termine più breve previsto per specifiche casistiche) non sono tenute a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (per esempio visita medica) su tali pregresse patologie».

Inoltre, imprese e distributori «non possono raccogliere informazioni sulle pregresse patologie oncologiche, né utilizzarle per determinare condizioni contrattuali o valutare il rischio (divieto di acquisizione e utilizzo di dati sanitari); imprese e distributori sono obbligati a eliminare quelle già possedute, entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione di avvenuto oblio oncologico (cancellazione dei dati)».

Imprese e distributori dovranno adeguarsi entro il 15esimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Garante per la protezione dei dati personali vigilerà sul rispetto della legge, mentre l’Ivass vigilerà sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e dei distributori.

Per controversie in tema di oblio oncologico è possibile presentare ricorso all’arbitro assicurativo. (fs)

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