L’ultimo Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi riporta alcuni casi accaduti in Francia, dove l’authority locale ha sanzionato…
Il mancato rispetto della normativa sulla protezione dei dati ha conseguenze anche nel settore assicurativo. Il tema è stato affrontato nell’ultimo Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi, a cura di Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi).
In particolare sono stati riportati alcuni casi accaduti in Francia (e che riguardano anche l’Italia), dove due filiali di un gruppo assicurativo transalpino sono state multate per 310.000 euro e 525.000 euro per aver utilizzato i dati dei clienti per scopi commerciali senza esplicito consenso.
L’autorità francese per la protezione dei dati, si legge nell’osservatorio, ha irrogato queste sanzioni in collaborazione con le analoghe autorità di vigilanza europee in Belgio, Italia, Spagna e Portogallo, in quanto i dati ottenuti dai broker assicurativi sono stati utilizzati per campagne commerciali senza assicurarsi che i rispettivi clienti belgi, italiani, spagnoli e portoghesi avessero validamente acconsentito all’utilizzo. «Sebbene queste sanzioni non siano direttamente collegate alla distribuzione assicurativa, stabiliscono principi che si applicano agli intermediari assicurativi».
In particolare, l’authority francese «sottolinea un punto essenziale quando si utilizzano i dati forniti dagli intermediari: quando il titolare del trattamento utilizza una banca dati o “lead” acquistati da un terzo (ad esempio gli intermediari assicurativi) ha l’obbligo di assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni necessarie per effettuare operazioni di natura commerciale. Una semplice dichiarazione contrattuale, da parte dell’intermediario che fornisce i dati, di rispettare il Gdpr e le norme sul marketing commerciale in vigore non è sufficiente».
Pertanto, quando viene effettuata una campagna di marketing utilizzando i dati acquistati da terzi, «l’utilizzatore dei dati (titolare del trattamento) deve verificare che sia stato dato il consenso alle operazioni di marketing, in conformità ai criteri del Gdpr. In caso contrario, il titolare del trattamento deve procurarsi tale consenso». (fs)
© RIPRODUZIONE RISERVATA