L’Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi, a cura di Cgpa Europe, ha analizzato la situazione in Germania, Francia e Regno Unito.
L’ultima edizione dell’Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi, a cura di Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi) ha analizzato anche cosa avviene in alcuni Paesi europei (in particolare in Germania, Francia e Regno Unito) relativamente all’obbligo di consiglio e consulenza da parte dell’intermediario nell’assistenza al cliente in caso di sinistri.
In Germania, agenti e broker hanno ruoli «specifici» nell’assistenza agli assicurati in caso di sinistri. «Sebbene gli agenti rappresentino principalmente l’impresa di assicurazione», si legge nell’Osservatorio, «devono comunque garantire che le informazioni fornite dall’assicurato vengano comunicate all’impresa. I broker, invece, hanno l’obbligo di tutelare pienamente l’assicurato, anche monitorando il processo di liquidazione dei sinistri, contestando le obiezioni dell’impresa e verificando gli importi degli indennizzi. Tuttavia, la rappresentanza legale dell’assicurato in tribunale non rientra tra le competenze del broker assicurativo ed è riservata agli avvocati». Inoltre, a differenza di un agente, un broker assicurativo «non è autorizzato a trattare i sinistri per conto delle imprese di assicurazione».
In Francia, una recente sentenza della Corte di Cassazione (fascicolo 19-18.704) ha evidenziato «l’obbligo del broker di avvisare l’assicurato sullo specifico periodo di prescrizione applicabile ai diversi sinistri».
Il ruolo tradizionale «piuttosto passivo dell’intermediario assicurativo», ha evidenziato l’Osservatorio, «viene ampliato dalla giurisprudenza trasformandolo in un dovere di accompagnamento attivo per guidare i clienti attraverso le complessità del processo di liquidazione dei sinistri, assicurando il rispetto delle scadenze procedurali e persino individuando potenziali lacune nella copertura. Il broker deve agire in modo solerte garantendo il rispetto dei termini e delle scadenze. Nel caso trattato l’inadempienza del broker è stata considerata una violazione dei suoi obblighi professionali».
Nel caso del Regno Unito, l’Osservatorio ha preso in considerazione una recente sentenza dell’Alta Corte in merito a una richiesta di risarcimento fondata sulla negligenza del broker in termini di violazione dell’obbligo di consiglio e consulenza, di nesso di causalità tra errore e danno, tenendo conto del concorso di colpa dell’assicurato.
Il caso riguarda un rivenditore on line, che operava da un magazzino in affitto, il quale ha subìto un’ingente perdita di fatturato a causa di un incendio nei locali. «La copertura per l’interruzione dell’attività», si legge nell’osservatorio, «si basava su una previsione di profitto per due anni. Questo tipo di assicurazione richiede il pagamento anticipato di un premio basato sulla previsione del profitto. Tuttavia, se la perdita effettiva supera il profitto atteso (somma assicurata), l’impresa di assicurazione ridurrà proporzionalmente l’indennizzo. Il broker non ha fornito una consulenza accurata sul calcolo della somma assicurata e questo ha portato a una sottoassicurazione che ha ridotto notevolmente il valore dei danni indennizzabili. L’assicurato ha citato in giudizio il broker per la parte non indennizzata del sinistro a causa della sottoassicurazione, adducendo un comportamento negligente. L’assicurato ha sostenuto che il broker ha fornito consigli fuorvianti sul calcolo della copertura assicurativa, non ha consigliato un tipo di assicurazione più adeguato e ha trascurato la necessità di estendere la copertura al pagamento del canone di locazione di uno stabilimento nel quale proseguire l’attività».
La Corte ha sottolineato il principio secondo cui «l’obbligo di un broker, sia da un punto di vista contrattuale, sia in base all’ordinamento giuridico britannico (Common Law), è quello di agire “con una congrua competenza e tutela dell’interesse del cliente nell’ottenere la copertura assicurativa adeguata per conto [dello stesso]». Nel caso in esame, il broker non ha rispettato questo standard fornendo una consulenza «non accurata, non raccomandando una copertura adeguata e trascurando i rischi collaterali e potenziali».
La negligenza del broker ha causato direttamente «la sottoassicurazione dell’assicurato. Le indicazioni errate sul calcolo della somma assicurata che hanno portato a una copertura insufficiente, la mancata richiesta al cliente dei dati necessari per mantenere aggiornata la somma assicurata così come la mancata raccomandazione di estendere la copertura al pagamento del canone di locazione di uno stabilimento, nel quale proseguire l’attività, hanno contribuito a determinare il danno».
L’assicurato ha subito un danno economico a causa della sottoassicurazione. «Tuttavia, la Corte ha rilevato che anche il direttore finanziario dell’assicurato è corresponsabile del danno, in quanto non ha correttamente applicato il metodo di calcolo della somma assicurata. La Corte ha quindi deciso di ridurre i danni indennizzabili all’assicurato del 20% a causa del concorso di colpa del direttore finanziario». (fs)
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