L’istituto di vigilanza ha emanato il Provvedimento n. 36 del 13 luglio 2015.
L’Ivass ha emanato il Provvedimento n. 36 del 13 luglio 2015 relativo alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B e D del Rui.
L’iniziativa rientra nell’ambito del Regolamento Ivass n.8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell’art. 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed in particolare l’articolo 4 che impone agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e l’articolo 15, comma 3, che attribuisce all’istituto di vigilanza il compito di fissare termini e modalità con cui gli intermediari comunicano all’Ivass il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
In sostanza, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Rui al 14 aprile 2015 (data di entrata in vigore del Regolamento Ivass n. 8 del 3 marzo 2015) avranno un mese di tempo (dall’1 ottobre al 31 ottobre 2015) per comunicare all’Ivass il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Lo dovranno fare trasmettendo esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica raccolta.pec@pec.ivass.it, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, una comunicazione riportante nell’oggetto il numero di iscrizione nel Rui e il codice fiscale, secondo gli schemi riportati sotto.
L’Ivass ricorda che la persona fisica deve dotarsi di indirizzo Pec personale anche se opera all’interno di una società. La comunicazione trasmessa dall’intermediario deve essere priva di testo, di firma e di allegati. Su questo punto l’istituto di vigilanza è categorico: «Ogni messaggio di testo, istanza o documento allegato alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli intermediari non si considera validamente trasmesso all’Istituto».
VARIAZIONI DELL’INDIRIZZO DI PEC – Dall’1 novembre 2015 gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B e D del Rui potranno comunicare eventuali variazioni di Pec nel frattempo intervenute inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it.
In questo caso si dovrà riportare nell’oggetto la dicitura VARIAZIONE PEC seguita dal numero di iscrizione nel Registro e dal codice fiscale.
Fabio Sgroi
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