L’iniziativa è rivolta sia alle amministrazioni pubbliche, sia ai privati. L’obiettivo è ridurre il rischio di accettare fideiussioni bancarie e polizze assicurative non valide.
Fideiussioni bancarie e polizze assicurative fideiussorie emesse da soggetti non legittimati a farlo o che si sono successivamente rivelate false.
Il fenomeno è preoccupante e mina il mercato delle garanzie finanziarie.
Per questa ragione, l’Ivass, la Banca d’Italia e l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) hanno formulato alcuni suggerimenti (rivolti sia alle amministrazioni pubbliche, sia ai privati) per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide.
Questi suggerimenti, ha tenuto a precisare l’Ivass, «sono forniti a titolo di collaborazione istituzionale, devono essere considerati esclusivamente come indicazioni operative e non possono essere invocati per attenuare la responsabilità, che resta solo e soltanto a carico dei soggetti coinvolti».
La stessa autorità di vigilanza ha ricordato come sia perseguibile penalmente chi propone, direttamente o indirettamente (per esempio tramite intermediari), garanzie emesse da soggetti non abilitati. Le imprese di assicurazione possono rilasciare garanzie fideiussorie solo se autorizzate all’esercizio del ramo “cauzione” (l’elenco aggiornato delle imprese abilitate è pubblicato nell’albo “Riga” tenuto dall’Ivass, disponibile sul sito dell’istituto con riferimento alle compagnie con sede in Italia e all’estero).
Inoltre, il Codice dei contratti pubblici prevede specifici requisiti per assicurare l’autenticità di queste garanzie, disponendo l’emissione e firma digitale, nonché la verificabilità telematica dell’esistenza della polizza.
Le stazioni appaltanti possono verificare la validità della polizza attraverso una delle seguenti modalità: «accesso a una sezione del sito web della compagnia di assicurazione, dedicata alla verifica in tempo reale dell’autenticità della polizza; invio di una richiesta di conferma dell’autenticità a un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) della compagnia (la risposta dovrà arrivare entro 5 giorni lavorativi); se disponibile e utilizzata dall’impresa di assicurazione, consultazione di una piattaforma digitale operante con tecnologie basate su registri distribuiti». (fs)
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