Alcuni sono stati analizzati nell’ultimo Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi a cura di Cgpa Europe.
L’ultimo Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi a cura di Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari) riporta alcuni esempi che illustrano come i legislatori di primo e secondo livello cerchino di fare chiarezza sui limiti degli obblighi fondamentali degli intermediari assicurativi al momento del collocamento della polizza.
Vediamo cosa succede in Germania con riferimento alla selezione dei prodotti (da parte degli intermediari), alla valutazione del rischio e agli obblighi di fornire una consulenza iniziale e di conservazione dei documenti.
Per quanto riguarda la fase di selezione del prodotto, al momento del collocamento della polizza, l’intermediario «deve indicare chiaramente le ragioni per le quali ha consigliato quel prodotto assicurativo». La normativa tedesca prevede che gli agenti monomandatari debbano «giustificare solo la scelta del prodotto e del piano tariffario», mentre quelli plurimandatari e i broker «devono fornire una spiegazione più completa, compresa un’analisi comparativa del prezzo e delle prestazioni dei vari prodotti proposti».
Con riferimento alla valutazione del rischio, la legge locale impone agli intermediari assicurativi obblighi di consulenza e di conservazione dei documenti, obblighi che «variano in base allo status dell’intermediario e alla natura della sua consulenza». Un obbligo fondamentale è quello di «porre al cliente domande pertinenti al rischio per determinarne i bisogni assicurativi». Ciò include «l’identificazione di tutte le potenziali esigenze assicurative connesse alla richiesta del cliente», anche se l’ambito delle domande «è limitato agli aspetti principali». Lo stesso legislatore «riconosce le difficoltà nel determinare gli esatti confini delle indagini necessarie, soprattutto quando le esigenze del cliente non sono esplicitamente dichiarate».
Per quanto concerne la consulenza iniziale, gli intermediari assicurativi la devono fornire «qualora ve ne sia un’evidente necessità. Questo obbligo va oltre la richiesta esplicita del cliente e comprende le situazioni in cui il prodotto assicurativo stesso o la particolare tipologia del cliente lo rendano necessario», come per esempio quando un cliente cambia piano assicurativo o impresa di assicurazione. «L’intermediario deve confrontare la vecchia e la nuova polizza, evidenziandone i rispettivi vantaggi e svantaggi».
La portata della consulenza fornita varia in base allo status dell’intermediario: «Gli agenti monomandatari si limitano a fornire consulenza sulla loro specifica gamma di prodotti, mentre gli agenti plurimandatari e i broker devono proporre confronti più ampi tra diverse imprese di assicurazione e diversi prodotti».
Infine, l’obbligo di conservazione dei documenti. Gli intermediari assicurativi «devono tracciare meticolosamente il processo di consulenza, fornendo al cliente una documentazione dettagliata prima dell’emissione della polizza». Nel caso di una documentazione «inadeguata», i rischi giuridici, per l’intermediario, sono «notevoli». (fs)
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