giovedì 30 Ottobre 2025

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IUS VARIANDI: LO SNA SCRIVE AI GRUPPI AGENTI DI AXA, GENERALI ITALIA, GROUPAMA, SARA, UNIPOL E ZURICH

Il Sindacato nazionale agenti ha elencato i passaggi contenuti in alcune polizze di queste compagnie, che riportano clausole di variazione unilaterale e che sono oggetto di attenzione.  

 

La sede dello Sna a Milano

Nei giorni scorsi, il Sindacato nazionale agenti ha inviato una lettera ad Alessandro Lazzaro (presidente dell’Unione agenti Axa), Federico Serrao, Roberto Salvi, Mariagrazia Musto, Davide Nicolao, Donato Lucchetta, Danilo Battaglia e Ivan Cremonini (presidenti dei vari gruppi aziendali agenti di Generali Italia), Angelo Mangano (presidente di Agenti Groupama Italia), Gaetano Vicinanza (presidente del Gruppo agenti Sara), Enzo Sivori (presidente di Agenti UnipolSai Associati) e a Enrico Ulivieri (presidente del Gruppo agenti Zurich), attraverso la quale ha voluto richiamare nuovamente l’attenzione sull’inserimento, da parte di alcune imprese di assicurazione, di clausole contrattuali cosiddette ius variandi all’interno delle condizioni di polizza.

Si tratta di clausole che, secondo lo Sna, «attribuiscono unilateralmente alla compagnia la facoltà di modificare, anche in pejus, condizioni contrattuali e premi, sia durante la vigenza del contratto che in occasione del suo rinnovo tacito. Tale prassi, oltre a risultare iniqua e potenzialmente lesiva degli interessi dei consumatori, rappresenta un elemento di grave preoccupazione per le responsabilità derivanti dagli obblighi informativi e di correttezza a carico degli intermediari».

Il sindacato, a sostegno di quest’ultima affermazione, ha fatto riferimento alla recente risposta ufficiale dell’Ivass che ha evidenziato come le criticità sollevate dallo stesso Sna siano «fondate», confermando che “…all’esito degli approfondimenti sono stati in particolare rilevati profili di criticità nelle clausole che attribuiscono alle compagnie la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni durante la vigenza del contratto, ovvero al momento di un tacito rinnovo…”(Prot. Ivass n. 0010858/25 del 17.01.25)” e che “la mancanza di trasparenza e la potenziale incomprensibilità di alcune formulazioni, costituiscono ulteriori elementi di preoccupazione”, e anche il recente avvio di un procedimento dell’Antitrust nei confronti di Allianz.

Lo Sna, nelle lettere inviate, ha invitato Lazzaro, Serrao, Salvi, Musto, Nicolao, Lucchetta, Battaglia e Cremonini, Mangano, Vicinanza, Sivori e Ulivieri a «porre la massima attenzione a queste dinamiche contrattuali, sensibilizzare gli iscritti al Gruppo aziendale agenti sull’argomento; valutare con urgenza iniziative di confronto con la mandante per chiedere maggiore equilibrio e trasparenza nelle condizioni contrattuali; segnalare al sindacato tutte le clausole ius variandi presenti nei prodotti a catalogo; supportare ogni azione sindacale e istituzionale che miri a contrastare l’utilizzo indiscriminato di clausole ius variandi nelle polizze».

Lo Sna ha poi evidenziato, nelle singole lettere, le clausole di variazione unilaterale oggetto di attenzione. Eccole:

AXA – (polizza AXA NUOVA PROTEZIONE CASA – Edizione  dicembre 2024)

Art. 12.18| Facoltà di modifica del premio a scadenza… Se il Contratto è tacitamente rinnovabile, AXA, ferma l’indicizzazione comunque applicabile, ha facoltà di aumentare il premio (“Nuovo Premio”) in occasione di ciascuna scadenza anniversaria e il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto, qualora non accetti detto aumento, ancorché non abbia inviato disdetta, alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate. La decisione di aumentare il premio dovrà essere comunicata da AXA al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza anniversaria del Contratto e, contestualmente, il Nuovo Premio sarà messo a disposizione del Contraente presso l’intermediario assicurativo che ha in gestione il Contratto stesso. Il pagamento del Nuovo Premio comporterà la sua accettazione da parte del Contraente e la prosecuzione del Contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato.

 

GENERALI ITALIA(polizza IMMAGINA ADESSO Edizione 19 ottobre 2024) – (polizza Cattolica Active Protezione agg. 12 aprile 2025)

Art. 17 Disdetta e Recesso dalle Garanzie

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo di ciascuna delle Garanzie attivate. Almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna delle Garanzie, Generali Italia comunica al Contraente la proposta di rinnovo delle Garanzie attivate e le nuove condizioni. Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata di Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza e con le modalità previste nell’articolo…

Mezzi di pagamento del premio.

Il pagamento del Premio comporta manifestazione della volontà di rinnovare le Garanzie attive e accettazione delle nuove condizioni proposte.

GROUPAMA – (polizza PROTEZIONE INFORTUNI MOD. 250301C Edizione. Aprile/2025)

Art. 5 – Revisione tecnica del premio

Groupama Assicurazioni ha la facoltà di modificare il premio pattuito per ciascuna garanzia prevista dal prodotto in occasione di ciascuna scadenza annuale (quietanza di rinnovo), nel caso si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi: a) variazioni oggettive del Servizio Sanitario Nazionale che comportino la riduzione delle prestazioni dallo stesso fornite; b) dichiarazione formale di pandemia da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità o di altro soggetto autorizzato dalle norme internazionali o nazionali; c) variazioni oggettive riguardanti l’evoluzione del costo o della frequenza delle prestazioni afferenti alle basi statistico-attuariali utilizzate per la determinazione della tariffa.

L’operatività del presente punto c) decorre dal 1° febbraio del 2028 e può essere ripetuta ad intervalli non inferiori a 3 anni. La facoltà può essere esercitata in tutta la durata del Contratto, se anche uno solo dei tre eventi sopra citati si verifica in uno degli anni successivi al 1° febbraio 2026. L’eventuale modifica del premio non ha effetto sui premi già pagati. L’esercizio della facoltà può ripetersi negli anni successivi per il verificarsi di ulteriori eventi sopra citati. La mancata applicazione della clausola in una annualità, nonostante il verificarsi di uno degli eventi sopra citati, non comporta rinuncia. In caso di revisione del premio, a massima tutela degli interessi e dei diritti del Contraente, Groupama Assicurazioni, almeno 90 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione, comunicherà al Contraente indicazioni in merito al nuovo Premio. Il Contraente avrà sempre facoltà di disdettare dal Contratto, senza sostenere alcun onere o costo, semplicemente dandone comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione con lettera raccomandata, … In caso, invece, di mancato esercizio della facoltà di disdetta da parte del Contraente il Contratto s’intenderà rinnovato alle nuove condizioni di Premio e la copertura proseguirà alla scadenza per un ulteriore periodo assicurativo.

SARA ASSICURAZIONI – (SarainCasa Modello: 50AC Edizione: Dicembre/2023) – (Dimensione Impresa Edizione Febbraio 2024)

NC.5- Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto, se intervengono modifiche tariffarie, può prevedere un adeguamento del premio alla scadenza contrattuale. La Sara Assicurazioni ne dà comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale stessa. Ai fini del presente disposto, non sono da considerarsi ‘adeguamento del premio’ le variazioni determinate dall’indicizzazione, ai sensi dell’articolo NC.13 – Difesa dall’inflazione – Indicizzazione. Le nuove condizioni tariffarie si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio. Se il Contraente non intende accettarle, deve inviare disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

UNIPOL ASSICURAZIONI – (Polizza infortuni Premium 2.0 1205 edizione 01 gennaio 2025)

Art. 1.3 – ….. Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del Contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei Rischi oggetto del contratto, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio e non provveda al pagamento, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza…

(Polizza Condominio più Modello SI / 07265 / 000 / 00000 / C – Edizione 1 Gennaio 2025)

Art. 1.3 – …Il contratto è prorogato per un Anno e così successivamente … Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del Contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto e/o nelle Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo applicati alle garanzie di Polizza, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni attraverso comunicazione inviata con posta ordinaria almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del Premio proposto equivale ad accettazione, sia di quest’ultimo che delle eventuali modifiche sopra indicate, e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tali elementi. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare le nuove condizioni e non provveda al pagamento del Premio, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

(Polizza Unipol UNICA – FAMIGLIA Modello SI / 07266 / 001 / 00000 / U – Edizione 1 Aprile 2025)

Art. 1.3 – …In relazione alla singola Posizione assicurativa l’Assicurazione può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. Se l’Assicurazione è stipulata con tacito rinnovo, alla scadenza essa si proroga per un altro Anno e così di Anno in Anno…La Società comunica al Contraente la disdetta con lettera raccomandata e/o PEC (se il Contraente ne è in possesso). In caso di Assicurazione

stipulata con tacito rinnovo, se interviene una modifica della tariffa dei Rischi assicurati e/o delle Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo applicati alle garanzie della Posizione Assicurativa, la Società alla scadenza del contratto comunica al Contraente le nuove condizioni con posta ordinaria almeno 30 giorni prima della scadenza Il Contraente può: • accettare le nuove condizioni e il nuovo Premio proposto pagandolo; in questo modo l’Assicurazione si rinnova e viene variata solo in tali elementi;…

 

ZURICH – (Polizza Zurich Salute edizione Luglio 2024)

1.13.1 Modifica del Premio e/o della Polizza alla scadenza e rinnovo della Polizza

Fermo quanto previsto dall’Articolo 1.8 “Revisione del Premio”, è facoltà della Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario assicurativo, proporre per iscritto al Contraente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza (iniziale o di eventuale tacito rinnovo) nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati in Polizza (per esempio: Massimali, limiti, Scoperti, Franchigie), alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente Set Informativo. In tali casi il pagamento del Premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, vale come espressione della volontà del Contraente di accettare la nuova proposta, a fronte della quale è rilasciata relativa ricevuta di pagamento. Il Contraente può non accettare le nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati in Polizza astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto viene risolto alla naturale scadenza senza bisogno per il Contraente di dare disdetta.

Fabio Sgroi

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