mercoledì 29 Aprile 2026

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RISCHI DA INQUINAMENTO. L’ANIA: «ASSICURARSI E’ UN REQUISITO NECESSARIO»

L’Associazione nazionale fra le imprese assicurative fa riferimento in particolare ai casi di appalti o autorizzazioni concessi da enti pubblici a società terze. Queste ultime non sono obbligate ad assicurarsi per i danni ambientali che possono provocare.
   

In caso di appalti o autorizzazioni concessi da enti pubblici la presenza di una specifica copertura per i rischi da inquinamento deve essere considerata un requisito necessario. A sostenerlo è l’Ania (nella foto, la sede), che nel corso di una recente audizione presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati a proposito di interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali ha voluto ribadire il concetto.

A proposito di servizi per le pubbliche amministrazioni, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ha sottolineato come molti enti pubblici siano proprietari o gestori di insediamenti o attività potenzialmente molto inquinanti (discariche, centri di stoccaggio rifiuti, depuratori, depositi di automezzi, immobili a uso civile o uffici con cisterne interrate di gasolio e altro), «ma pochi sono assicurati o assicurati in maniera adeguata».

Gli enti pubblici appaltano le attività a società terze, che non sono obbligate ad assicurarsi per i danni ambientali che possono provocare, ha ricordato l’Ania Nell’eventualità di un danno ambientale causato da queste società, «esiste quindi il rischio che la responsabilità del ripristino ricada sull’ente pubblico.   A ciò si aggiunga che gli enti pubblici concedono autorizzazioni all’esercizio di diverse attività, nelle quali raramente si richiede una copertura per i danni da inquinamento ai soggetti autorizzati, nemmeno nel caso di discariche, spesso prive di qualsiasi copertura assicurativa pur svolgendo un’attività potenzialmente pericolosa per l’ambiente».

L’Ania, in definitiva, ritiene «opportuno che in caso di appalti o autorizzazioni concessi da enti pubblici la presenza di una specifica copertura per i rischi da inquinamento sia considerata un requisito necessario, considerando altresì il rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance da parte della società un ulteriore requisito di preferenza». (fs)

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