venerdì 16 Gennaio 2026

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SNA E ANAPA IN CORO: NO ALL’ABOLIZIONE DEL TACITO RINNOVO PER LE POLIZZE DANNI

Le due associazioni rappresentative degli interessi degli agenti di assicurazione critiche nei confronti di questa parte del testo contenuto nel Ddl Concorrenza approvato la settimana scorsa dal Senato.  

SenatoAnapa Rete ImpresAgenzia e Sindacato nazionale agenti contro il Ddl Concorrenza che vieta il tacito rinnovo per le polizze danni. Già, talvolta succede anche che le due associazioni di categoria rappresentative degli agenti abbiano, diciamo così, lo stesso punto di vista.

La questione ruota attorno al tacito rinnovo, appunto, per le polizze danni e alla volontà da parte del legislatore di proibirlo. La scorsa settimana il Ddl Concorrenza ha ottenuto il via libera da parte del Senato (158 sì, 110 no e un astenuto) e adesso deve tornare alla Camera.

Secondo Anapa Rete ImpresAgenzia, in realtà, andrebbero rivisti anche altri articoli. Per esempio il 6 e il 25 del decreto «che stabiliscono rispettivamente che gli agenti plurimandatari devono presentare, in tema di Rc auto, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, tutte le informazioni sui premi di tutte le imprese di assicurazioni di cui sono mandatari, con un notevole aggravio di oneri amministrativi e senza alcun beneficio per il consumatore. Tra l’altro, i preventivi che gli stessi soggetti presenteranno dovranno essere confrontati con la polizza standard del Mise, creando quindi una discrepanza e una non-confrontabilità tra polizze omogenee, visto che quella del Mise e di Ivass è standardizzata».

L’articolo 25 invece, prevede che le polizze assicurative del ramo danni, a prescindere dalla loro tipologia, non potranno più essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo, creando sempre secondo Anapa «una serie di svantaggi nei confronti del cliente/consumatore che, invece di essere tutelato da queste pratiche, si troverà sempre più in balia delle compagnie e degli interessi di queste ultime, che saranno propense a spingere la propria rete commerciale a stipulare le polizze poliennali, con la clausola per evitare l’aggravio degli oneri amministrativi».

CIRASOLA Vincenzo 13L’associazione ricorda che alcune tipologie di polizze «come quelle sanitarie e professionali acquisiscono nel lungo termine valore e negoziabilità con il cliente. Con il divieto del tacito rinnovo molti clienti dovranno ridiscutere la propria posizione ogni anno e accogliere anche i rispettivi aumenti del premio o cambiamenti nelle coperture».

«IL Ddl Concorrenza approvato pone l’Italia in conflitto con gli altri paesi europei perché sarebbe l’unico paese a orientarsi verso la proibizione del tacito rinnovo sulle polizze danni», ha dichiarato Vincenzo Cirasola (foto  destra), presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia. «Riteniamo che questo decreto non vada né nella direzione di offrire una maggiore tutela al consumatore, anzi lo rende molto più vulnerabile e fragile nella negoziazione con la compagnia, né a rendere il mercato competitivo. Inoltre non favorisce neanche gli agenti plurimandatari, sui quali cadranno ulteriori oneri amministrativi e maggiore responsabilità».

Il Sindacato nazionale agenti ha innanzitutto ricordato in una nota le misure del Ddl Concorrenza con riferimento alle assicurazioni:

– Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria RCA, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico; il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto queste indicazioni può essere annullato dal cliente​;

– Le imprese sono obbligate ad applicare significativi sconti sulle nuove polizze e sui rinnovi, in presenza di accettazione da parte del cliente di sottoporre il veicolo da assicurare ad ispezione da parte della compagnia e/o installazione o presenza sul veicolo di scatole nere o altri dispositivi con analoghe funzionalità e/o installazione o presenza sul veicolo di dispositivi che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge. La definizione dei criteri per la determinazione di tale scontistica – così come la verifica sul rispetto della normativa e l’emanazione di sanzioni in caso di inottemperanza – è demandata all’IVASS e le imprese di assicurazione debbono pubblicare nel proprio sito internet l’entità degli sconti effettuati in attuazione alle nuove disposizioni. Ulteriori sconti dovranno essere applicati dalle imprese qualora l’assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva;

– I dati contenuti nelle black box o in dispositivi analoghi hanno pieno valore probatorio in caso di sinistro; l’interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con un’impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da “provider di telematica assicurativa”, i cui dati identificativi sono comunicati all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi;

– L’attribuzione delle classi di merito non deve essere connessa alla durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e l’impresa né tesa ad ostacolare la mobilità tra le diverse compagnie;

– In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione; altrimenti la compagnia deve farne richiesta all’assicurato – che deve essere avvisato delle conseguenze di una mancata risposta – entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro. Durante il processo civile, la Procura della Repubblica viene informata dal Giudice in caso di ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri;

– Il Ddl Concorrenza abolisce il tacito rinnovo dei rami Danni. 

Claudio DemozziPoi è entrato nel merito riportando una nota della senatrice Laura Puppato, peraltro agente Groupama Assicurazioni a Montebelluna (Treviso), «da sempre vicina allo Sna», sottolinea lo stesso sindacato. «È un errore che dovremo correggere in fretta, soprattutto per il rischio di lasciare scoperti gli assicurati nel delicatissimo settore danni, sia Rc che per i contratti salute in generale». Queste le parole di Puppato a proposito dell’abolizione del tacito rinnovo nei rami danni. «È incomprensibile come mai si mantenga il tacito rinnovo per i contratti pluriennali anche decennali, veri cappi al collo dei cittadini e si cancelli il tacito rinnovo in contratti annuali, che grazie a questa formula possono continuare a godere di benefici di tutela quali l’impossibilità di incrementare il premio per il cliente, l’aggravio di franchigie e scoperti qualora il rischio si aggravi nel corso dell’anno, nonché lo stesso rifiuto di rinnovo successivo. L’Italia è peraltro l’unico paese in Europa ad aver scelto questo modello».

Claudio Demozzi (foto a destra), presidente dello Sna, dopo aver espresso «soddisfazione per alcune norme contenute nel Ddl che sono considerate equilibrate e funzionali allo scopo del provvedimento», ha auspicato che «il concreto impegno della senatrice Puppato possa sfociare nella giusta correzione del passaggio riguardante il tacito rinnovo».

Lo stesso Demozzi, nei giorni scorsi, ha incontrato alcuni parlamentari che «hanno garantito appoggio» alla richiesta del Sindacato di correzione della norma.

Fabio Sgroi

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