Per l’impresa con sede a Mogliano Veneto la sanzione è stata di oltre 66.000 euro.
Dopo Groupama Assicurazioni e UnipolSai, la terza compagnia più multata (in termini di importo) dall’Ivass nel bollettino di ottobre scorso è stata Generali Italia.
Per l’impresa assicurativa di Mogliano Veneto (Treviso) la sanzione complessiva è stata pari a 66.400 euro (la somma di 11 ordinanze).
Le violazioni commesse da Generali Italia hanno riguardato in particolare il combinato disposto degli articoli 5 (autorità di vigilanza), comma 2 (l’Isvap adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione), 7 (Reclami) e 183 (Regole di comportamento), comma 2 (l’Isvap adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli) del Codice delle Assicurazioni private (Cap) e l’articolo 8 (gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione), comma 1 (le imprese di assicurazione autorizzate in Italia gestiscono i reclami di loro pertinenza, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento) del regolamento Isvap 24/2008; gli articoli 141 (risarcimento del terzo trasportato) e 148 (procedura di risarcimento) del Cap; gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private); gli articoli 149 (procedura di risarcimento diretto) e 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Cap e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap); gli articoli 183 del Cap (regole di comportamento) e 16 (riscontro a richieste di informazioni), comma 1 (le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta) del regolamento Isvap 35/2010.
Entrando nel dettaglio, Generali Italia è stata multata per mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo; per mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa; per mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di alcuni fascicoli di alcuni sinistri Rc auto; per mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato; per mancato riscontro all’interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa a un prodotto assicurativo vita.
Fabio Sgroi
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