Ecco l’atteso provvedimento dell’Ivass. Pagamenti da affettuare entro il prossimo 30 novembre. Ecco come fare.
Arriva durante il Ponte di Ognissanti la comunicazione ufficiale dell’Ivass che definisce le modalità e i termini di pagamento del contributo di vigilanza a carico degli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per l’anno 2016.
Termini e modalità di pagamento che sono riportati nel Provvedimento Ivass n. 50 del 31/10/2016. L’istituto di vigilanza ricorda che sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del Rui alla data del 30 maggio 2016.
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale del 3 agosto 2016 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita in 47 euro per le persone fisiche e 264 euro per le persone giuridiche iscritte alla sezione A (agenti di assicurazione) e B (mediatori di assicurazione e riassicurazione), in 18 euro per gli iscritti alla sezione C (produttori diretti), in 9.400 euro per le banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane, 6.800 euro per le banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro, 2.300 euro per le banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, iscritte alla sezione D (banche intermediari finanziari, Sim e Poste Italiane-Divisione Bancoposta).
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO – La società Novares spa è stata incaricata del servizio di riscossione del contributo di vigilanza per gli anni 2016-2018. Gli intermediari devono effettuare il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del provvedimento dell’Ivass (31 ottobre) e quindi entro il 30 novembre 2016. Il termine per il pagamento è prorogato al 20 dicembre 2016 per gli intermediari aventi residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. L’elenco dei Comuni è contenuto nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 (GU n. 207 del 5 settembre 2016) e in quelli eventualmente individuati con decreto successivo.
Gli intermediari (tranne le banche) iscritti nelle sezioni A, B e D del Rui devono effettuare il pagamento esclusivamente attraverso bonifico bancario, bollettino postale e principali carte di pagamento.
L’ordine di bonifico e il bollettino postale precompilati si possono scaricare dal sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/ (sopra) digitando il proprio codice fiscale/partita Iva e il codice Rui (10 caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino postale, in particolare, è pagabile presso gli uffici postali, le tabaccherie, i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica. Le carte di pagamento (carta di credito, carta prepagata, PayPal, MyBank) sono utilizzabili collegandosi al sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/
Attraverso lo stesso sito è possibile, inoltre, verificare l’eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti.
I bollettini di conto corrente postale emessi precedentemente, nonché le precedenti coordinate Iban non possono più essere utilizzati. In caso di difficoltà di accesso al sito https://ivass-linkmate.novares.it/ sono attivi gli indirizzi: novaresgestioni@novares.pec.it e ivass@novares.it oppure il numero verde 800.262.300, attivo nei giorni lavorativi con orario 9.00-17.00 per informazioni sugli strumenti di pagamento e in caso di difficoltà di accesso al sito. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del Rui saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
L’Ivass ha ricordato che, in caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, parte, previa diffida, la procedura di cancellazione dal Rui ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005. Il mancato pagamento del contributo comporterà, inoltre, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Fabio Sgroi
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