L’istituto di credito è stato sanzionato per mancato rispetto delle regole di adeguatezza dei contratti offerti e di informativa precontrattuale e per mancata informativa ai clienti in ordine all’emissione di coperture assicurative sulla vita connesse a prestiti personali erogati.
La società più sanzionata dall’Ivass nell’ultimo bollettino di febbraio non è una compagnia assicurativa, ma una banca. Alla Banca Nazionale del Lavoro, l’Ivass ha comminato una multa pesantissima: 200.000 euro (una sola ordinanza).
Le violazioni commesse dall’istituto di credito con sede a Milano hanno riguardato gli articoli 183 (Regole di comportamento), comma 1, lettera A (nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati) del Codice delle Assicurazioni (Cap), 47 (Regole genrrali di comportamento), comma 1, lettera A (nello svolgimento dell’attività di intermediazione e in particolare nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati), 48 (conflitti di interesse), 49 (informativa precontrattuale), 50 (informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse) e 52 (adeguatezza dei contratti offerti), commi 1 (le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo) e 2 (in ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale) e degli articoli 191 (norme regolamentari) del Cap e 2 del regolamento Isvap 40/2012 (accertamenti ispettivi).
In particolare, Banca Nazionale del Lavoro è stata multata per mancato rispetto delle regole di adeguatezza dei contratti offerti e di informativa precontrattuale e per mancata informativa ai clienti in ordine all’emissione di coperture assicurative sulla vita connesse a prestiti personali erogati.
Fabio Sgroi
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