Era accaduto anche nel bollettino di dicembre 2015. La sanzione complessiva è di quasi 69.000 euro.
Come successo nel bollettino Ivass di dicembre 2015, anche in quello di gennaio 2016 la seconda compagnia più multata dall’istituto di vigilanza è stata Generali Italia (dopo UnipolSai). Per l’impresa assicurativa di Mogliano Veneto (Treviso) la sanzione complessiva è stata pari a 68.910 euro (la somma di 14 ordinanze).
Le violazioni commesse da Generali Italia hanno riguardato in particolare gli articoli 7 (reclami) e 189 (poteri di indagine), comma 1 (l’Ivass può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione) del Codice delle assicurazioni private (Cap) e 6 (gestione dei reclami), comma 2 (l’Isvap può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta) del regolamento Isvap 24/2008; gli articoli 134 (attestazione sullo stato di rischio) del Cap e 4 del Regolamento Isvap n.4/2006 (obblighi informativi a carico di imprese a scadenza contratti Rc auto), gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private), l’articolo 148 (procedura di risarcimento) del Cap, gli articoli 149 e 150 del Cap (procedura di risarcimento diretto e disciplina del sistema di risarcimento diretto) e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap), gli articoli 183 del Cap (regole di comportamento) e 16 (riscontro a richieste di informazioni), comma 1 (le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta) del regolamento Isvap 35/2010.
Entrando nel dettaglio, Generali Italia è stata multata per una serie di violazioni (alcune reiterate). Eccole: mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Ivass relativamente a un reclamo; rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio; mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di alcuni sinistri Rc auto; mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato e dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato; mancato riscontro all’interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa a un prodotto assicurativo vita.
Fabio Sgroi
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