venerdì 19 Settembre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

ANCHE L’IVASS SOLLEVA DUBBI SULLA NUOVA VERSIONE DEL DDL CONCORRENZA

Le perplessità dell’istituto di vigilanza riguardano gli articoli su sconti minimi obbligatori e perequazione territoriale.   

Rossi SalvatoreDue norme del Ddl concorrenza introdotte da emendamenti della Camera dei Deputati presentano rischi di ordine legale, di senso economico e di contraddizione con lo stesso obiettivo dichiarato dal legislatore. A dirlo è l’Ivass, che ieri è stata audita dalla decima commissione Industria, commercio e turismo del Senato. Anche Ania è rimasta delusa dalla nuova versione del Ddl.

Salvatore Rossi (nella foto a lato), presidente dell’istituto di vigilanza, ha puntato l’indice in particolare sul tema legato agli sconti minimi obbligatori e perequazione territoriale (articoli 3 e 7 del disegno di legge).

Le nome prevedono «l’obbligo da parte delle compagnie di accordare, al cliente che faccia installare sul suo veicolo una scatola nera o un etilometro o che assoggetti a ispezione il suo veicolo, uno sconto non inferiore a una percentuale fissata in via amministrativa dall’Ivass, maggiore nelle regioni a più alta sinistrosità; sconto da rendere adeguatamente pubblico; pena, in caso di inadempienza, una sanzione e l’imposizione automatica dello sconto dovuto, sempre a cura dell’Ivass». E poi «l’imposizione da parte dell’Ivass, per ogni singolo contratto stipulato da una qualsiasi compagnia con un cliente residente in una regione a prezzo medio più alto della media nazionale, che abbia installato la scatola nera e che non abbia causato sinistri da almeno cinque anni, dello stesso prezzo che quella compagnia accorderebbe a un analogo cliente residente in una regione a prezzo medio più basso della media nazionale».

In pratica, per l’Ivass, lo sconto minimo obbligatorio e l’eliminazione, parziale o totale, delle differenziazioni tariffarie territoriali, presentano un rischio: «che le imprese, di fronte a costi complessivamente elevati di acquisto e gestione delle scatole nere e in un contesto di “prezzi imposti”, sviluppino una comune tendenza a ritrarsi dall’offrire questi dispositivi o a innalzare la tariffa media. Ciò anche senza ricorrere ad accordi collusivi espliciti, che sarebbero certo rilevati e sanzionati dall’Antitrust: basta che ciascuna impresa ritenga probabile un analogo orientamento da parte delle concorrenti, data la forte convenienza per tutte. Un comportamento che, se anche formalmente legittimo, produce un danno sicuro per tutti gli assicurati».

Il rischio è quello di mettere a «repentaglio lo sviluppo della telematica assicurativa, la cosa migliore che il progresso tecnologico offra oggi al mondo Rc auto: poter misurare con precisione gli stili di guida e la rischiosità individuale dei guidatori, con retro-effetti benefici sulla stessa probabilità di incidenti, grazie all’autocorrezione degli stessi guidatori, mossi dal movente economico di risparmiare sulla polizza. Inoltre, si scoraggerebbe l’ingresso nel mercato RC auto di altre imprese, estere o italiane specializzate in altri rami, sempre a danno del tasso di concorrenzialità del mercato, anche perché in nessun altro paese vi sono norme simili. Un altro rischio è che la Commissione europea valuti queste norme, in particolare la perequazione territoriale prevista all’articolo 7, come anticoncorrenziali, in quanto potrebbero violare il principio di libertà tariffaria. In tal caso, da un lato la Commissione potrebbe ritenere sminuito il valore di riforma strutturale dell’intero provvedimento; dall’altro, potrebbe sindacarne la compatibilità con il diritto comunitario, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia».

AUTO IN MOVIMENTO 1INGIUSTIZIA – L’Ivass evidenzia inoltre un altro aspetto: «Il fatto che un guidatore bravo e prudente, che non fa mai incidenti, che accetti di montare sul suo veicolo una scatola nera, paghi un premio assicurativo molto alto solo perché è residente in un’area che le compagnie considerano a forte rischio medio, anche a causa della presenza in quell’area di un’agguerrita minoranza di guidatori imprudenti e fraudolenti, può essere fondatamente percepito come ingiusto».

Per riparare a questa situazione, ha detto Rossi, «più che interventi dirigisti sui prezzi, occorrerebbero degli incentivi alla diffusione nel mercato delle scatole nere, ovvero dei disincentivi al rifiutarle, da introdurre sia dal lato dell’offerta (le imprese) sia dal lato della domanda (gli assicurati)».

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE TECNICO – La disamina dell’Ivass fa riferimento anche ad altre considerazioni di carattere tecnico. «Il riferimento alle regioni quali aree rilevanti non è corretto. L’area regionale non è quasi mai omogenea dal punto di vista del rischio di incidenti: le imprese di norma valutano il rischio a livello provinciale, comunale o persino di area sub-comunale. Inoltre il testo attuale del disegno di legge non specifica in alcun modo su quali dati e con quali metodi l’Ivass debba determinare sconti e perequazioni di prezzo. Una corretta determinazione dello sconto, in grado di incoraggiare la clientela prudente e onesta a scegliere il contratto che prevede l’installazione della scatola e confinare i non virtuosi in aree contrattuali a prezzo alto, e soprattutto la definizione delle perequazioni, implicano il possesso di informazioni capillari sui 11 singoli contratti assicurativi, stipulati da imprese sia italiane sia estere, e sui singoli assicurati. Solo per dare un ordine di grandezza, ogni anno si rinnovano 40 milioni di contratti, ciascuno dei quali riporta numerosissimi dati sulle condizioni contrattuali e sulle caratteristiche dell’assicurato e del suo veicolo. Se l’Ivass volesse basare le decisioni amministrative che sarebbe chiamato ad assumere su una conoscenza completa di questi dati, dovrebbe, da un lato, imporre alle imprese alti costi di reporting, che con ogni probabilità verrebbero almeno in parte ribaltati sui premi; dall’altro, dovrebbe esso stesso dotarsi di una infrastruttura informatica di grande dimensione e complessità. Ogni compagnia ha sviluppato e gestisce un proprio metodo di tariffazione che rappresenta un knowhow aziendale gelosamente custodito. Esso utilizza microdati che sono parte rilevante del patrimonio “intangibile” dell’impresa, conoscibili dall’Ivass solo mediante un’ispezione presso la sede della compagnia e non acquisibili se non assieme a tutto il vasto database aziendale che li alimenta. Con specifico riferimento alla perequazione territoriale, dal punto di vista della mera applicabilità della norma sarebbe di gran lunga preferibile attribuire alle stesse imprese il compito di determinarla sulla base dei dati e dei sistemi di tariffazione in loro possesso, lasciando all’Ivass il compito di controllare ex post a campione, anche in via ispettiva, la correttezza dei calcoli, sanzionando le violazioni».

Fabio Sgroi

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