domenica 01 Febbraio 2026

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

LE ASSICURAZIONI DI ROMA, CHE STANGATA: MULTA DI 145.000 EURO DALL’IVASS

È l’impresa più sanzionata nell’ultimo bollettino di vigilanza di giugno 2015.

 

AdiR - Le Assicurazioni di RomaMulta salatissima per Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana (AdiR), la compagnia nata nel 1971 per volontà del Comune di Roma e delle grandi aziende municipalizzate locali.

L’Ivass, infatti, le ha comminato una sanzione (una sola ordinanza) pari a 145.000 euro per effetto della quale la compagnia con sede a Roma risulta quella più multata nell’ultimo bollettino dell’istituto di vigilanza (giugno 2015).

Ecco i motivi della multa:

– assenza di delibere, in relazione all’attività dell’organo amministrativo, in materia di revisione annuale delle direttive sui sistemi dei controlli interni e relativo adeguamento all’evoluzione dell’operatività aziendale e dei rischi maggiormente significativi inerenti l’area sinistri;

– omessa valutazione, da parte del Collegio sindacale, dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli interni nell’area sinistri;

– omessa indicazione, nei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, della documentazione esaminata o degli eventuali allegati con riferimento agli argomenti oggetto d’esame;

– mancata operatività del Comitato sinistri ancorché espressamente previsto nella struttura organizzativa dell’impresa; mancato esercizio, da parte del presidente del consiglio di amministrazione, di qualsiasi attività, anche di controllo, in relazione all’area sinistri, ancorché espressamente provvisto delle relative deleghe dal consiglio di amministrazione;

– mancata rilevazione, da parte della funzione di internal auditing, delle criticità emerse nell’area sinistri;

– mancati controlli della funzione di compliance per valutare l’efficienza dei presidi implementati in relazione all’area sinistri;

– inadeguatezza, nell’ambito del processo di costituzione della riserva sinistri, dei modelli di valutazione dei sinistri al principio del “costo ultimo prevedibile”;

– errata allocazione nella voce di bilancio E.III “Altri crediti”, dei crediti verso assicurati per i premi scaduti e non ancora riscossi;

– inosservanza della disciplina prevista dalla normativa in materia di attivi destinati a copertura delle riserve tecniche.

Fabio Sgroi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA